F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MORO SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MORO SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)
La Società Carrarese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Alhassan Moro dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega PRO (Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015) in relazione alla gara Savona vs. Carrarese del 29.10.2015, “perché al termine della gara assumeva comportamento minaccioso e reiteratamente offensivo verso l’arbitro.” La Società ricorrente ritiene la sanzione di 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Alhassan Moro, eccessivamente afflittiva in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione di una giornata o di quanto ritenuto di giustizia, invocando l’applicazione delle circostanze attenuanti. La ricorrente ritiene che la condotta del proprio calciatore non possa qualificarsi come minacciosa trattandosi, nella fattispecie, di una mera percezione del direttore di gara. Anche le frasi ingiuriose non sarebbero state indirizzate nei confronti dell’arbitro, trattandosi di frasi espresse in termini generici ed al plurale. Alla riunione del 12.11.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso in ragione dei motivi che seguono. Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del calciatore Alhassan Moro debba senz’altro considerarsi ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, le frasi pronunciate al suo indirizzo non lasciano ombra di dubbio. Non ritiene invece di ravvisare elementi e/o prove utili per definire il comportamento del calciatore in questione “minaccioso” nei confronti dell’arbitro, in quanto dal referto arbitrale non emergono indicazioni specifiche in tal senso.
Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può essere ridotta al minimo edittale previsto dall’art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S., in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e pertanto ricondotta a 2 giornate effettive di gara. Questa Corte non ritiene di individuare circostanze attenuanti trattandosi, nella fattispecie, di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che a maggior ragione non è consentita a giovani calciatori che si affacciano alla ribalta del calcio professionistico. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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