F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOTO/DUE TORRI DEL 6.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOTO/DUE TORRI DEL 6.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all’A.S.D. Due Torri l’ammenda di € 1.500,00 (Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016). E ciò perché al termine della gara Noto/ Due Torri del 6.1.2016, persona non iscritta in distinta né autorizzata, successivamente identificata come dirigente della società dalle Forze dell’Ordine, forzava un cancello di accesso al recinto di gioco e, avvicinatosi all’arbitro si è rivolto al medesimo con atteggiamento minaccioso, profferendo espressioni gravemente ingiuriose. La stessa persona, dopo aver tentato il contatto fisico con l’arbitro, seguiva la terna arbitrale fino agli spogliatoi; nella circostanza, rivolgeva espressione dal contenuto estremamente triviale ad uno degli assistenti ed all’intera classe arbitrale. I fatti sono dettagliatamente esposti nel supplemento di rapporto dell’arbitro e nel rapporto dell’assistente arbitrale Musumeci. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Due Torri, dolendosi della sproporzione della sanzione irrogata ad essa società, posto che pur ammettendo il comportamento decisamente censurabile del Raffaele Antonino, che ha senza dubbio esagerato,”… Nell’urlare insulti e minacce”, lo stesso non è mai venuto a contatto con la terna arbitrale; d’altro lato deve necessariamente tenersi conto del contesto particolare in cui tutto questo è avvenuto, carico di emotività avendo visto la propria squadra soccombere per una rete a zero nei minuti finali. Si contesta, poi, in parte la ricostruzione arbitrale in quanto il Raffaele non ha mai forzato l’ingresso nel recinto di gioco. Difatti l’assistente Musumeci non fa alcuna menzione di questo fatto. La forzatura dell’ingresso era peraltro impossibile per la massiccia presenza di servizio d’ordine e di forze di polizia. Si chiede pertanto una riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto. Non vi è dubbio che il comportamento del dirigente Raffaele sia stato estremamente grave non solo per la trivialità delle ingiurie, ma anche per l’atteggiamento minaccioso e per il tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro. La gravità e trivialità delle ingiurie era anche rivolta ad uno degli assistenti ed all’intera classe arbitrale. Di tali condotte risponde oggettivamente la società Due Torri e la sanzione appare equamente determinata in base all’art. 16 C.G.S.. Gli atti vanno comunque trasmessi alla Procura Federale per valutare la responsabilità soggettiva del dirigente Raffaele Antonino. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina) ed invia alla Procura Federale per la valutazione del comportamento del sig. Raffaele Antonino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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