F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/FUTSAL ISOLA DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/FUTSAL ISOLA DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016)
L’A.S.D. Augusta 1986, dopo tempestivo preannuncio e richiesta d’atti, ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016, con la quale, in relazione alla gara Augusta/Futsal Isola del 9.1.2016, veniva irrogata alla reclamante l’ammenda di € 1.000,00 per aver un proprio sostenitore colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario che dalla panchina si era avvicinato al pubblico.
La ricorrente eccepiva che il proprio tifoso aveva agito in risposta alla volontaria provocazione del calciatore della Futsal Isola Marcelo Moreira, circostanza risultante dalla Relazione di uno dei Commissari di campo. L’A.S.D. Augusta 1956 sollecitava, pertanto, l’annullamento dell’inflitta sanzione con deferimento alla Procura Federale del nominato calciatore onde accertarne la condotta gravemente antisportiva, finalizzata a creare disordine pubblico. La Corte si trova costretta a rilevare la profonda – e non confortante – divergenza fra le due relazioni dei Commissari di campo che, viceversa, dovrebbero riferire i fatti accaduti nel loro reale svolgimento e pertanto con sostanziale identità. Nel caso di specie, viceversa, mentre il rapporto di Bevilacqua si limita a ricostruire la vicenda, quello del Commissario Gugliotta si induce a proporre delle intenzioni, assumendo che il calciatore Moreira si sarebbe alzato dalla panchina andando verso il pubblico “per disturbarlo volontariamente”, per di più sottolineando l’utilizzato avverbio. E’ pertanto indubbio che fra le due versioni debba prevalere quella limitata a riportare circostanze di fatto che, di conseguenza, devono ritenersi accertare per come considerate dal Giudice Sportivo. Ragioni di equità, tuttavia, anche in relazione a precedenti sanzioni irrogate nei confronti di società partecipanti a Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5, consentono di ritenere compresa nella richiesta di annullamento della sanzione la sua riduzione, che pertanto appare equo determinare in € 700,00. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale per accertamenti nei confronti del calciatore Marcelo Moreira deve venir disattesa non ricorrendone gli estremi. La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 700,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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