F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DIFFIDA INFLITTA AL CALC. BELMONTE NICOLA SEGUITO GARA COMO/PERUGIA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DIFFIDA INFLITTA AL CALC. BELMONTE NICOLA SEGUITO GARA COMO/PERUGIA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016)
Con atto ritualmente e tempestivamente introdotto, preceduto da altrettanto rituale e tempestivo preavviso e richiesta d’atti, il Perugia Calcio S.r.l. e il sig. Nicola Belmonte hanno proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Como/Perugia del 16.1.2016, ha irrogato al ricordato calciatore la squalifica per 3 giornate effettive
di gara “per avere al 45° minuto del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al capo, un calciatore avversario, infrazione rilevata dall’assistente”. A motivo del proposto gravame i reclamanti eccepiscono l’incompletezza del referto privo di “tutti i (necessari) particolari”, in quanto l’arbitro della gara si era limitato “a richiamare l’indicazione ricevuta in auricolare” da un assistente. Deduce altresì l’appello che l’atto sanzionato, tutt’al più connotato da “elementi di accidentalità casualità, involontarietà e privi di dolo”, appariva immeritevole della squalifica inflitta, anche perché la condotta del Belmonte sarebbe conseguente a precedente provocazione da parte di un calciatore della squadra avversaria. I due reclamanti, richiamando taluni arresti di questa Corte, eccepivano infine che la condotta violenta, punibile ex art. 19, comma IV, lett. b), C.G.S. richiederebbe una “chiara volontà di arrecare lesione all’integrità fisica dell’avversario”, che nella fattispecie non sarebbe riscontrabile. Concludevano pertanto chiedendo in via principale l’annullamento della squalifica e in linea subordinata la sua riduzione. Il proposto reclamo non è meritevole di alcun accoglimento. L’irrogata sanzione, infatti, trova fondamento nel rapporto dell’assistente nel quale la descrizione dei fatti appare esauriente e particolareggiata, riferendo che “a gioco in svolgimento ma lontano dallo stesso”, il calciatore Belmonte “colpiva con il tallone il volto del n. 5 del Como (Ambrosini) che si trovava a terra”. Rileva la Corte che siffatta condotta non può che integrare quella chiara volontà di colpire l’avversario a torto esclusa dal reclamo: il colpo inferto con il tallone deve necessariamente ritenersi volontario quale gesto del tutto innaturale e non casuale, per di più commesso lontano dal gioco, privo pertanto di alcuna giustificazione. Infine, anche la circostanza che l’avversario colpito giacesse in terra concorre a dimostrare la volontarietà dell’atto sanzionato. Quanto all’eccepita provocazione, non si rinvengono in atti elementi probatori idonei a
sostenere il sollevato rilievo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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