F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA TERAMO/ANCONA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA TERAMO/ANCONA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016) Con ricorso ritualmente proposto, la società U.S. Ancona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 709/DIV del 19.1.2016, che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al Sig. Cornacchini Giovanni, allenatore della società appellante, “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara”. Con i motivi di gravame la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta dell’eccessività della sanzione comminata al proprio allenatore, chiedendo la riduzione della stessa. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione. Questa Corte, infatti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal Cornacchini nei confronti dell’assistente arbitrale, ritiene che le condotte dello stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione e, pertanto, risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 di Ancona e, per l’effetto, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta al sig. Cornacchini Giovanni. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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