F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2016 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.10.2016 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI 5.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016) Con atto, spedito in data 4.2.16, la Società ASD Città’ di Gragnano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Città’ di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società le seguenti sanzioni: - squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2016, con partite da disputarsi in campo neutro a porte chiuse; - ammenda di € 5.000,00 A seguito della trasmissione, a mezzo PEC in data 4.2.2016, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ASD Città’ di Gragnano faceva pervenire, in data 16.1.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente si duole della eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, evidenziando, peraltro, che l’allora Corte di Giustizia Federale aveva, con riferimento a fatti più deprecabili rispetto a quelli di cui è giudizio, disposto una non trascurabile diminuzione delle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure. In via del tutto preliminare, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare la particolare gravità dei comportamenti posti in essere da soggetti riconducibili alla Società, odierna reclamante, in occasione dell’incontro di calcio Città’ di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016. In ordine all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che, quanto alla squalifica del campo, la stessa possa essere rideterminata, pur tenendo in debita considerazione la particolare gravità delle condotte poste in essere, nella squalifica del campo di giuoco fino al 31.8.2016, con partite da disputarsi in campo neutro a porte chiuse; quanto alla sanzione dell’ammenda, si ritiene, invece, di confermare la statuizione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Citta’ Di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la squalifica del campo con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro a porte chiuse fino al 31.8.2016. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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