F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016) Con atto, trasmesso in data 8.2.2016, la Società ASD Città di Siracusa proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Città di Gragnano/ Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell’Assistente Arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Città di Gragnano/Città di Siracusa, disputatasi in data 30.1.2016. La Società reclamante si limita, infatti, a sostenere che l’Assistente Arbitrale sarebbe incorso in errore, scambiando i sostenitori della squadra ospitante (Città di Gragnano) per quelli della squadra ospitata (Città di Siracusa) i quali, per la posizione occupata nell’impianto di gioco, non avrebbero potuto attingere con sputi e tappi di bottiglia l’Assistente Arbitrale. Al proposito, questa Corte, dopo avere ascoltato l’Assistente Arbitrale, evidenzia come la ricostruzione dei fatti, operata dalla Società reclamante, sia del tutto sconfessata dagli atti di gara che, come noto, sono dotati di fede privilegiata. Per completezza, si evidenzia che nel supplemento di referto del Direttore di Gara viene evidenziato che “A fine gara tre tifosi riconducibili alla Società Siracusa scavalcavano le recinzioni per inveire verso i propri calciatori”; un comportamento, quest’ultimo, che, unitamente a quello tenuto dai sostenitori della Società ASD Città di Siracusa nei confronti dell’Assistente Arbitrale giustifica l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo della quale la reclamante non ha peraltro, chiesto la riduzione. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Citta’ Di Siracusa di Siracusa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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