F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. SS RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCARNATO SIMONE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/RENDE DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. SS RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCARNATO SIMONE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/RENDE DEL 10.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 11.2.2016 ha comminato la sanzione a carico del sunnominato calciatore <>. Nel ricorso la società Rende contesta la ricostruzione dei fatti versata nel rapporto arbitrale con particolare riferimento al fatto che, come risulterebbe dalle immagini televisive, il calciatore Scarnato non colpisce con una gomitata l’avversario ma allarga le braccia per proteggere l’uscita del proprio portiere; inoltre, è il giocatore avversario, di statura molto più bassa, che nella corsa va a sbattere contro le braccia dello Scarnato. Infine, è assolutamente non veritiera l’affermazione che i fatti si siano svolti con palla lontana, circostanza che non depone per l’affidabilità del referto arbitrale. Conclude la società ricorrente perché la sanzione disciplinare venga ridotta. Il ricorso merita accoglimento. Infatti, sentito telefonicamente, l’arbitro ha chiarito che il fallo del giocatore Scarnato è avvenuto in una fase di gioco - come quella correttamente descritta dalla società nel ricorso – per cui all’espressione usata nel referto “a pallone lontano” deve essere dato l’esatto significato di palla che nell’azione di gioco era distante dai due giocatori durante la fase finale dell’azione, ma non che i due calciatori fossero venuti a contatti lontani dall’azione di gioco. Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare comminata al calciatore Simone Scarnato portando la squalifica da 3 giornate di gara a 2. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SS Rende di Rende (Cosenza), riduce a due giornate la squalifica inflitta al calc. Scarnato Simone. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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