COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 175/A POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità del reclamo – Campionato Giovanissimi regionali “D”, gara U.S.A. Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 – C.U. n. 305 – 101sgs del 22/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 175/A POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità del reclamo - Campionato Giovanissimi regionali “D”, gara U.S.A. Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 - C.U. n. 305 - 101sgs del 22/03/2016 La Pol. Magica Gravina propone rituale appello avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo già proposto al Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo di avere ritualmente inviato i motivi di reclamo ad uno dei numeri di telefono / fax indicati dalla Società controparte. Produce dichiarazione della U.S.A. Sport, che conferma di avere ricevuto i suddetti motivi, previa comunicazione telefonica, al numero di seconda emergenza indicato agli atti federali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che l’art. 45 n° 5 C.G.S. statuisce che qualora il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38 comma 7 C.G.S. Tale articolo statuisce poi che i vari sistemi di spedizione concessi devono comunque condurre al risultato della effettiva ricezione da parte dei destinatari, a condizione che sia garantita e provabile. Nel caso in specie il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito (mancata presentazione alla gara per causa di forza maggiore) e risulta garantita e provata la ricezione della spedizione di copia dei motivi di reclamo alla controparte, avendo la Società reclamante inviato i motivi di reclamo ad uno dei numeri di telefono/fax indicati dalla Società controparte, che ne ha successivamente attestato la ricezione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento dell’appello, visto l’art. 36 n° 5 C.G.S., annulla in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata e rimette gli atti allo stesso Organo per l’esame del merito. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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