COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 160/A S.S.D. PRO FAVARA (AG) avverso ammenda di € 1.000,00, squalifica campo per due gare, inibizione fino al 31/12/2020 a carico del dirigente sig. Salvatore Marrone – Campionato di Eccellenza Girone “A”, gara Pro Favara Calcio/Mussomeli del 06/03/2016 – C.U. n. 284 del 08/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 160/A S.S.D. PRO FAVARA (AG) avverso ammenda di € 1.000,00, squalifica campo per due gare, inibizione fino al 31/12/2020 a carico del dirigente sig. Salvatore Marrone - Campionato di Eccellenza Girone “A”, gara Pro Favara Calcio/Mussomeli del 06/03/2016 - C.U. n. 284 del 08/03/2016. Con rituale e tempestivo appello la S.S.D. Pro Favara Calcio ha impugnato le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ed in epigrafe riportate e pur ammettendo gran parte di quanto riportato nei referti di gara, sostiene che l’assistente non sia stato aggredito e colpito così come dallo stesso riferito asserendo che lo stesso, di contro, aveva assunto fin dall’inizio della gara un comportamento provocatorio nei confronti dei dirigenti dell’appellante. Chiede pertanto la riduzione di tutte le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale con particolare riferimento di quella a carico del sig. Marrone atteso che lo stesso non ha mai usato violenza in danno dell’assistente arbitrale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione delle svolgimento delle gare, rileva che dal rapporto redatto dall’assistente arbitrale n° 1 lo stesso è stato aggredito al rientro negli spogliatoi dal sig. Marrone e da una persona rimasta sconosciuta al rientro negli spogliatoi dopo che l’arbitro aveva decretato la sospensione temporanea della gara stante la presenza di estranei nel recinto di gioco. A nulla vale la circostanza evidenziata dall’appellante, che l’aggressione non sarebbe stata riferita dal direttore di gara né dal Commissario di campo, in quanto la stessa è avvenuta prima che l’arbitro, l’assistente arbitrale n° 2 ed il commissario di campo raggiungessero il sig. Marrone che per primo aveva fatto ingresso nel tunnel dello spogliatoio. Peraltro l’aggressione è provata dalla certificazione medica prodotta in atti che attesta la presenza di trauma alla gamba destra e percosse al volto, lesioni queste compatibili con la descrizione fattane dall’assistente. Risulta, infine, inammissibile l’ulteriore produzione di motivi aggiunti in quanto pervenuti oltre i termini decadenziali. Nel merito l’appello può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alle squalifiche del campo ed all’ammenda, in quanto se da un lato è pur vero che la reclamante ha subito, nel corso della presente stagione sportiva, sanzioni per le intemperanze del pubblico nei confronti degli ufficiali di gara, è anche vero che le violenze nel caso concreto sono state poste da soggetti comunque riferibili alla società. Ragion per cui appare equo e conforme rideterminare le suddette sanzioni, cumulativamente adottate, in termini più equi, così come da dispositivo. Non può trovare accoglimento la parte del gravame relativa alla inibizione del dirigente stante che la stessa risulta congrua in ragione del grave comportamento assunto da quest’ultimo nei confronti dell’ufficiale di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del gravame riduce ad una giornata la squalifica del campo e ridetermina l’ammenda in € 750,00, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.
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