COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 163/A A.S.D. GIOVANI LEONI (CT) Avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00; dell’inibizione fino al 30 settembre 2016 del dirigente sig. Carmelo Pelledoro; della squalifica fino al 31 dicembre 2016 dell’allenatore sig. Michele Cassisa; della squalifica per sei gare del calciatore sig. Marco Moschella e della squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro – Campionato Regionale Giovanissimi Girone “D”, gara Nissa 1962/Giovani Leoni del 06/03/2016 – C.U. n. 286/sgs92 del 09/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 163/A A.S.D. GIOVANI LEONI (CT) Avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00; dell’inibizione fino al 30 settembre 2016 del dirigente sig. Carmelo Pelledoro; della squalifica fino al 31 dicembre 2016 dell’allenatore sig. Michele Cassisa; della squalifica per sei gare del calciatore sig. Marco Moschella e della squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro - Campionato Regionale Giovanissimi Girone “D”, gara Nissa 1962/Giovani Leoni del 06/03/2016 - C.U. n. 286/sgs92 del 09/03/2016. Con rituale e tempestivo ricorso l’A.S.D. Giovani Leoni ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In estrema sintesi, data la corposa rappresentazione dei fatti e delle motivazioni, suffragate a dire della ricorrente da numerosi arresti giurisprudenziali sportivi, viene per tutte le posizioni oggetto di doglianza espresso il concetto secondo cui “dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, è possibile indubitabilmente desumere l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata…”; quanto all’ammenda, la stessa appare alla ricorrente “palesemente abnorme ed esagerata”. In ragione di quanto sopra la Società Giovani Leoni conclude chiedendo: a) la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori sigg. Marco Moschella e Giuseppe Di Pietro, da contenersi nei limiti delle due gare effettive e/o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia; b) diminuire congruamente e sensibilmente la squalifica irrogata all’allenatore sig. Michele Cassisa, da contenersi nei limiti delle quattro giornate effettive di gara ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia; c) del pari ridurre notevolmente e significativamente l’inibizione inflitta al dirigente sig. Carmelo Pelledoro; d) infine, annullare e/o diminuire l’ammenda di € 500,00. In via istruttoria, con riserva di indicare nuovi mezzi di prova e quant’altro utile ai fini difensivi, la ricorrente chiede che venga disposta l’audizione del direttore di gara a chiarimenti, nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, previa sospensione del procedimento in corso ed/od astenendosi, nelle more, da ogni decisione al riguardo. Chiede altresì di essere ammessa a prova testimoniale, indicando tre testi e specificando le circostanze oggetto dell’esame testimoniale. Fissata udienza, il difensore della Società ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e nelle relative su ricordate conclusioni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, preliminarmente rigetta la richiesta di audizione del direttore di gara e consequenziali richieste di indagini suppletive, apparendo il referto stesso, posto dal codice di Giustizia sportiva a base del procedimento disciplinare, esente da vizi e incongruenze che possano porre nel dubbio o inficiarne gli aspetti essenziali ai fini del decidere. Vanno rigettate le altre richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in quanto nel giudizio di appello sportivo possono prodursi solo nuovi documenti (art. 23 comma 7 C.G.S. C.O.N.I.) e tali non sono certamente la chiesta prova testimoniale e le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente, tendenti, peraltro, ad eludere la normativa federale che vieta il ricorso alla prova testimoniale. Senza sottacere che dette dichiarazioni, ove fossero state ammissibili, sarebbero state comunque inconferenti ai fini del decidere. Infatti, quella rilasciata dal sig. Santonocito, dirigente accompagnatore della Soc. Giovani Leoni, proviene da soggetto avente un interesse diretto alla risoluzione favorevole del gravame; mentre quella rilasciata dal sig. Gibella, non modifica e non inficia le risultanze del referto di gara in quanto il predetto non ha avuto una percezione diretta dei fatti. Va ribadito che, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni commesse nello svolgimento delle gare si svolgono esclusivamente sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara (comma 1.1), delle riprese televisive che diano piena garanzia tecnica e documentale, solo nel caso in cui vi sia stato un c.d. scambio di persona (comma 1.2) e dal rapporto del Commissario di campo, ove designato, relativamente a condotte violente o gravemente scorrette sfuggite al direttore di gara (comma 1.4). Nel merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al 13’ del 2° tempo è stato allontanato dal rettangolo di gioco il sig. Carmelo Pelledoro, per avere assunto un comportamento non solo gravemente offensivo ma anche minaccioso nei confronti del direttore di gara. A fine gara, l’arbitro ha rilevato che il n° 10 della Nissa 1962 si dirigeva verso il portiere della Giovani Leoni sig. Marco Moschella, al quale rivolgeva una frase dal tenore minaccioso e oltraggioso. Riferisce ancora il direttore di gara che il sig. Moschella reagiva a tale provocazione colpendo il predetto n° 10 con numerosi pugni al volto, tanto da farlo cadere per terra. Immediatamente intervenivano i dirigenti delle due società i quali cercavano con non poca fatica di dividere i due contendenti. Nel frattempo, continua il direttore di gara nel suo rapporto, si accendeva una rissa tra altri calciatori ed in particolare notava il n° 5 dei Giovani Leoni, sig. Giuseppe Di Pietro, colpire con dei pugni alla schiena e con delle pedate due avversari, che l’arbitro non riusciva ad identificare poiché indossavano la tuta. A questo punto intervenivano l’allenatore della Giovani Leoni sig. Michele Cassisa e i dirigenti di entrambe le società, che riuscivano a sedare la rissa. Una volta sedata la rissa il sig. Cassisa ha invitato tutti i suoi giocatori a dirigersi verso il centrocampo. Al che il direttore di gara, portatosi anch’egli al centro del campo, ed una volta giunto in prossimità dei calciatori della Giovani Leoni, si accingeva a notificare il provvedimento di espulsione al n° 1 sig. Marco Moschella ed al n° 5 sig. Giuseppe Di Pietro, per quanto da loro commesso poco prima. Alla vista del cartellino rosso il sig. Cassisa bloccava il polso sinistro dell’arbitro al fine di impedirgli l’assunzione dei provvedimenti disciplinari. L’arbitro riferisce ancora che tentava di liberarsi dalla presa ma il sig. Cassisa gli sottraeva il cartellino rosso, che solo successivamente riusciva a recuperare. L’arbitro, trovandosi nell’impossibilità di notificare i predetti provvedimenti, cercava di indietreggiare per sottrarsi alla pressione del sig. Cassisa, ma questi gli afferrava, ancora una volta, il polso sinistro e mettendosi a pochi centimetri dal suo volto gli urlava le seguenti frasi : “ah, vuoi pure dare il cartellino rosso ai miei giocatori, daglielo se hai il coraggio, daglielo. Esci questo cartellino rosso - frase ingiuriosa - . Se hai coraggio dagli il cartellino rosso. Io sono un uomo della F.I.G.C. e tu mi hai fatto perdere la pazienza - frase oltraggiosa . Hai arbitrato a senso unico”. Mentre il direttore di gara era trattenuto dal sig. Cassisa veniva colpito (da persona inizialmente non identificata) da un fortissimo pugno al collo che gli provocava vertigini, senso di nausea e capogiri. A questo punto l’arbitro veniva raggiunto da due poliziotti in divisa che lo proteggevano facendolo rientrare nello spogliatoio. Gli stessi, qualche minuto dopo, gli riferivano di avere identificato l’autore dell’aggressione nel genitore di un calciatore. Infine mentre il direttore di gara stava ultimando le procedure di fine gara con i dirigenti accompagnatori di entrambe le società, facevano ingresso nel suo spogliatoio i sigg. Cassisa e Pelledoro, i quali, insistentemente, avanzavano delle richieste illegittime. Lasciato l’impianto sportivo l’arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria di Caltanissetta dove veniva refertato e dimesso con una prognosi di giorni tre s.c. per le lesioni subite al collo. Ciò posto, per quanto attiene la posizione del sig. Marco Moschella, va disattesa la tesi difensiva che vorrebbe inquadrare la suddetta fattispecie in una condotta gravemente antisportiva, anche in ragione della provocazione subita da parte di un calciatore avversario. Trattasi invece di una condotta che va inquadrata come sicuramente violenta in danno di un avversario, che risulta del tutto sproporzionata alla provocazione subita, sussumibile nella previsione di cui all’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., mancando, allo stato degli atti, la constatazione di ulteriori e più gravi conseguenze. Per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi altresì tenere conto della reiterazione del gesto violento. Per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro il gravame va accolto, in quanto anche il suo comportamento va inquadrato nella previsione di cui all’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. e pertanto si ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta nel minimo edittale della su richiamata norma. Per quanto riguarda l’allenatore sig. Michele Cassisa, la Corte rileva che seppur ha fattivamente collaborato nel sedare la rissa scoppiata al termine della gara, tuttavia egli ha posto in essere, senza dubbio alcuno, un comportamento aggressivo e gravemente scorretto in danno dell’arbitro, non risultando dagli atti quanto dallo stesso sostenuto in reclamo. Comportamento che risulta ancor più grave perché avvenuto nel corso di una gara di Settore Giovanile Categoria “Giovanissimi”, laddove agli allenatori e ai dirigenti viene richiesto un maggiore impegno educativo e non solo sportivo, stante la giovane età degli atleti. Comportamento aggravato dall’ultronea ed illegittima richiesta avanzata all’arbitro, insieme al dirigente sig. Pelledoro. Ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi tenere conto dell’iniziale fattivo comportamento dallo durante la gara, era stato allontanato dal terreno di gioco per avere assunto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e che lo stesso, al termine dell’incontro, è entrato, unitamente al sig. Cassisa, nello spogliatoio dell’arbitro rappresentando illegittime richieste. In ragione di ciò, anche la sanzione, così come irrogata dal Giudice di prime cure, va rideterminata in termini più equi come da dispositivo. In ordine all’ammenda a carico della Società la ricorrente sostiene che la stessa sia palesemente abnorme ed esagerata in relazione al fatto che ai sensi dell’art. 62 N.O.I.F. spetta alla società ospitante assicurare l’ordine pubblico. Questo motivo di ricorso appare parzialmente fondato, in quanto nella fattispecie, se è pur vero che trova applicazione l’art. 14 del C.G.S., che sancisce la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, il quale al comma “2” prevede una sanzione minima di € 500,00, è pur vero che nella fattispecie la responsabilità relativa all’ordine pubblico gravava anche sulla società ospitante, per cui la sanzione va ridotta come da dispositivo. Infine, non si può fare a meno di rilevare che le considerazioni espresse dalla ricorrente circa le conseguenze che le sanzioni producono sulla classifica disciplina, per cui essa Società incorrerebbe in un’eventuale esclusione dalle competizioni regionali giovanili, con suo grave nocumento economico e con pregiudizio per la funzione sociale svolta, non possono essere oggetto di valutazione alcuna da parte di questa Corte, in quanto l’addebito delle penalità sulla classifica disciplina è implicito in tutti i provvedimenti adottati così come in ogni misura sanzionatoria assunta nei confronti di qualunque altro partecipante allo stesso campionato. Senza sottacere che esse non precludono, comunque, alla società la prosecuzione dell’attività sportiva e promozionale (cfr. T.N.A.S. 21/07/2011). P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto ricorso ridetermina: in € 250,00 la sanzione dell’ammenda; in mesi tre di inibizione la sanzione a carico del sig. Carmelo Pelledoro; in mesi sei di squalifica la sanzione a carico dell’allenatore sig. Michele Cassisa; in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Moschella; in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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