• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 171/A POL. DIL. FAIR PLAY (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0–3; disputa n. 3 gare a porte chiuse; inibizione fino al 20/03/2016 del dirigente sig. Filippo Como, squalifica fino al 20/03/2016 a carico dell’allenatore sig. Francesco Randazzo, squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Filippo Clemente, Andrea Como, Cosimo Gargano, Nicola Guarino, Biagio Pirrello, Randazzo Gianvito Giuseppe e Salamone Leonardo Mattia ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Corrado Lo Bue – Campionato Giovanissimi Provinciali, gara Bolognetta/Fair Play del 16/03/2016 – C. U. n. 59 del 17/03/2016 della Delegazione Provinciale di Palermo
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 171/A POL. DIL. FAIR PLAY (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0–3; disputa n. 3 gare a porte chiuse; inibizione fino al 20/03/2016 del dirigente sig. Filippo Como, squalifica fino al 20/03/2016 a carico dell’allenatore sig. Francesco Randazzo, squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Filippo Clemente, Andrea Como, Cosimo Gargano, Nicola Guarino, Biagio Pirrello, Randazzo Gianvito Giuseppe e Salamone Leonardo Mattia ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Corrado Lo Bue - Campionato Giovanissimi Provinciali, gara Bolognetta/Fair Play del 16/03/2016 – C. U. n. 59 del 17/03/2016 della Delegazione Provinciale di Palermo Con tempestivo e rituale appello la Pol. Dil. Fair Play impugna le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate e ne chiede la completa revoca asserendo, in buona sintesi, che quanto accaduto sarebbe da addebitare ad esclusivo fatto e colpa della società Bolognetta che ha messo in atto una serie di comportamenti violenti in danno dei propri tesserati alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari avendo riportato delle lesioni come comprovato dalle certificazioni mediche allegate. In ragione di ciò chiede che venga assegnata gara perduta alla sola società Bolognetta dovendosi addebitare al comportamento dei suoi tesserati e dei suoi sostenitori la definitiva sospensione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. relativamente alle sanzioni a carico del dirigente sig. Como Filippo e dell’allenatore sig. Francesco Randazzo. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1. del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara e del comportamento del pubblico, rileva che al termine del 1° t. il pubblico di casa lanciava un paio di petardi all’interno del rettangolo di gioco e nel campo per destinazione antistante la panchina ospite, che causavano un rumore assordante. Sempre durante l’intervallo, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, una decina di sostenitori riferibili alla società Bolognetta riuscivano ad entrare nello spiazzo antistante gli spogliatoi e cercavano di colpire un calciatore della società Fair Play non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società. Detti sostenitori venivano allontanati solo dopo circa 25 minuti dal termine del 1° tempo, ritardando così la ripresa della gara. Durante tutto il 2° tempo i sostenitori del Bolognetta hanno sputato più volte in direzione dei calciatori avversari riuscendo ad attingere alcuni di essi. Inoltre al 22’ del 1° tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il dirigente della Fair Play sig. Filippo Como, per avere assunto un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro. Nello stesso minuto veniva altresì allontanato il sig. Salvatore Scrò del Bolognetta, perché entrato sul terreno di gioco dapprima minacciava un calciatore della squadra avversaria e subito dopo tentava di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto dai dirigenti e dai calciatori della Fair Play. Quest’ultimo inoltre lasciava il terreno di gioco dopo circa due minuti. Durante l’intervallo, inoltre, cercava di reiterare l’aggressione in danno del medesimo calciatore avversario non riuscendovi perché ancora una volta fermato dai dirigenti della soc. Fair Play. Al 10’ del 2° tempo è stato allontanato il sig. Francesco Randazzo della Soc. Fair Play, perché protestava nei confronti del direttore di gara contestandone una decisione tecnica. Al 20’ del 2° tempo l’arbitro ha espulso il n. 1 del Bolognetta sig. Enrico Biondo, perché durante una interruzione di gioco colpiva con una violenta testata al volto il n.10 avversario facendolo così cadere per terra e determinando un immediato sanguinamento. A sua volta veniva espulso il n.10 della Fair Play sig. Corrado Lo Bue, perché reagiva alla violenza appena subita colpendo il n. 1 del Bolognetta con un calcio allo stomaco. A seguito di quanto sopra si scatenava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre, i quali dapprima si lanciavano reciproche minacce e successivamente si colpivano reciprocamente con schiaffi calci e pugni. In particolare e per quello che qui ci interessa il direttore di gara riconosceva tra i tesserati della Fair Play i seguenti calciatori: n. 18 Filippo Clemente, n. 9 Cosimo Gargano, n. 2 Leonardo Salamone, n. 7 Andrea Como, n. 4 Biagio Pirrello, n. 5 Nicola Guarino n. 11 Gianvito Randazzo. A questo punto l’arbitro, constatato che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione della gara, ne determinava la fine anticipata. Dopo la sospensione della gara una trentina di sostenitori, riferibili sempre al Bolognetta invadevano ancora una volta lo spiazzo antistante gli spogliatoi impedendo per circa mezz’ora alla Fair Play di lasciare gli spogliatoi. Nel merito va condivisa la decisione del direttore di gara di determinare la sospensione anticipata della gara che va addebitata ad entrambe le società, come correttamente statuito dal Giudice Sportivo Territoriale, atteso che, a seguito della rissa a cui hanno dato vita i tesserati (indipendentemente dalla circostanza se gli atti di violenza posti in essere avevano scopo offensivo o difensivo), le stesse, una volta assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari, si sarebbero comunque trovate con un numero di calciatori inferiore a quello minimo per la prosecuzione della gara. Da ciò discende che la gara va data perduta ad entrambe le società con conseguente rigetto del relativo punto di gravame. Parimenti va rigettato il capo del gravame relativo alle squalifiche dei calciatori, in quanto le stesse sono congrue in relazione ai gravi atti di violenza posti in essere, non trovando riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti. Di contro, il gravame deve trovare accoglimento per quanto attiene alla sanzione di disputare tre gare a porte chiuse non ricorrendo alcuna ipotesi per l’applicazione di questa sanzione non risultando, peraltro, dal referto di gara alcun comportamento antiregolamentare a carico dei sostenitori della Fair Play P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione di disputare n. 3 gare a porte chiuse confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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