COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 174/A A.S.D. GESCAL (ME) Avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Luca Galletta e Fabrizio Giordano; squalifica per due gare del calciatore sig. Alberto Furnari; squalifica per una gara del calciatore sig. Dino Billè – Campionato 1° Cat. Girone “D”, gara Real Rometta/Gescal del 19.03.2016 – C.U. n. 310 del 23.03.2016.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 174/A A.S.D. GESCAL (ME) Avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Luca Galletta e Fabrizio Giordano; squalifica per due gare del calciatore sig. Alberto Furnari; squalifica per una gara del calciatore sig. Dino Billè - Campionato 1° Cat. Girone “D”, gara Real Rometta/Gescal del 19.03.2016 - C.U. n. 310 del 23.03.2016. Con tempestivo appello l’A.S.D. Gescal ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati in epigrafe riportate. In buona sintesi l’appellante sostiene che possa essersi trattato di fatti “citati ma non veritieri” comunque avvenuti “a fine gara ed oltre un ora dopo la fine della gara”. In particolare il sig. Galletta avrebbe soltanto discusso con i compagni, “seppur esternava con tono alto”, mentre il sig. Giordano discuteva su un fallo di gioco, “discussione che non sfociava in minacce o offese all’arbitro”. La Società Gescal chiede infine di poter “discutere tali situazioni alla presenza dello stesso C.C. e dell’arbitro, con i calciatori indicati dallo stesso”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l’appello è inammissibile in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alberto Furnari e Dino Billè, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lettera a) C.G.S., che stabilisce la non impugnabilità delle squalifiche fino a due giornate di gara. Rileva inoltre che a norma di regolamento non sono ammessi nel procedimento in questione confronti o testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara. Ciò posto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, rileva nel merito che al termine della gara il sig. Fabrizio Giordano utilizzava a dire del direttore di gara non meglio precisate parole offensive e minacciose nei suoi confronti. Tale comportamento è stato altresì annotato dal Commissario di campo, che riferisce nel suo rapporto che i sigg. Fabrizio Giordano e Luca Galletta “a fine gara proferivano frasi offensive sia nei confronti dell’arbitro sia nei confronti di organi federali”. Per quanto sopra, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. che stabilisce la sanzione minima della squalifica per due gare nell’ipotesi di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, tale ritenendo in mancanza di ulteriori elementi quella assunta dai calciatori in questione, P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l’appello in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alberto Furnari e Dino Billè e contiene in due gare le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Fabrizio Giordano e Luca Galletta. Per l’effetto, senza addebito della tassa reclamo, non versata.
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