COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 113 / R – stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo con il quale l’U.S. Pomarance impugna la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica per 8 (otto) mesi al Calciatore Ricotti Leonardo. (C.U. 47/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 113 / R - stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo con il quale l’U.S. Pomarance impugna la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica per 8 (otto) mesi al Calciatore Ricotti Leonardo. (C.U. 47/2016). Il provvedimento disciplinare sopra riportato, così motivato “A fine gara, da una distanza di circa 25/30 metri calciava il pallone contro il D.G. colpendolo alla schiena, senza procurargli conseguenze. Sanzione aggravata in quanto capitano”, viene ritualmente impugnato dalla Società di appartenenza del Calciatore la quale, evidenziando la involontarietà del gesto e, comunque, l’assenza di qualsiasi conseguenza lesiva per il D.G., assume che autore del lancio del pallone non è stato il Calciatore Ricotti, capitano della squadra, bensì altro Calciatore (Bellini Marco) il quale si sarebbe avviato nell’immediatezza dell’episodio, per scusarsi, incontro al D.G. che invece raggiunge il Ricotti notificandogli l’espulsione. Ciò senza dare ascolto alle spiegazioni che contemporaneamente il Bellini gli esponeva. A sostegno della doglianza la società reclamante allega: - un C.D. dal quale – asserisce – risultare evidente lo scambio di persona, - una riproduzione a stampa delle sequenze in esso riportate, - una dichiarazione scritta con la quale il Bellini, sia pur affermando l’involontarietà del gesto e la sua errata interpretazione, si assume la responsabilità dell’episodio. Dopo aver tratteggiato la carriera sportiva di entrambi i calciatori, la Società Pomarance chiede l’audizione propria e del Calciatore (che ha controfirmato il reclamo) e conclude, in via principale per il riconoscimento dell’estraneità del Ricotti all’episodio, ed in via subordinata per la riduzione della sanzione. In apertura della riunione, e dopo un breve riepilogo di quanto ha fatto oggetto di reclamo, viene portato a conoscenza delle parti presenti (il Presidente della Società, il Calciatore Ricotti e, per espressa richiesta del Collegio ed unicamente al fine di confermare l’autenticità della dichiarazione resa, il calciatore Marco Bellini) il supplemento arbitrale che conferma il rapporto di gara. Il legale rappresentante della Società conferma quanto narrato nel reclamo in ordine allo scambio di persona e si riporta alle conclusioni formulate in quella sede. Interviene quindi il Calciatore Ricotti il quale, con l’aiuto di un Dvd che riporta immagini che risultano conformi al C.D. depositato ed ai fermo-immagine allegati al reclamo, illustra le fasi dell’episodio. L’esame documentale evidenzia che il Calciatore Ricotti, nell’apprestarsi a battere una rimessa laterale, dopo aver udito il triplice fischio decretante la fine della gara, lasciava andare per terra ed in avanti il pallone il quale veniva raccolto al volo con una mano da altro calciatore identificabile nel Bellini. Questi lo calciava ed il pallone assumeva una traiettoria alta, definita a campanile. Il pallone raggiungeva l’Arbitro, che si trovava ad una distanza certamente non inferiore ai 35/40 metri, raggiungendolo presumibilmente ad un polpaccio. Il Calciatore conclude il proprio intervento dichiarando la propria estraneità all’episodio per cui, dopo aver tratteggiato la propria carriera calcistica, chiede il proscioglimento. Passando a decisione la Corte, preso atto delle risultanze delle riprese video, che ritiene costituire nella fattispecie prova idonea, rileva che a calciare il pallone non è stato il Calciatore Ricotti bensì il Calciatore Marco Bellini, come del resto emerge anche dalla dichiarazione confessoria dello stesso allegata al reclamo e confermata in questa sede unitamente alla relativa sottoscrizione. Le immagini rendono evidente la traiettoria della palla e la distanza che separava il giocatore che l’ha colpita dal D.G., distanza che lo stesso Arbitro definisce di 25/30 metri. Si rileva ancora dalle immagini che il D.G. in quel momento si trovava di spalle e solo dopo essere stato raggiunto dal pallone, che peraltro non gli procurava alcuna “conseguenza dolorosa”, si girava espellendo solo a quel punto il Ricotti ritenuto autore del lancio. L’accertamento visivo – che appare effettuato nei termini previsti dall’art. 35 del C.G.S. – delle due ultime circostanze accertate, che peraltro appaiono testimoniare per l’assenza di ogni intento lesivo, determinano la Corte a ricordare agli Arbitri in generale ed a quello della gara in particolare che loro compito precipuo è quello di riportare sul rapporto i fatti che sono accaduti effettivamente al loro cospetto senza lasciarsi tentare da deduzioni conclusive che mal si conciliano con il carattere di terzietà che la figura arbitrale riveste. Il reclamo è quindi da accogliere e P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana riqualifica con effetto immediato il Calciatore Ricotti Leonardo e, al fine di non privare chi ne possa avere diritto di un secondo grado di giudizio rinvia gli atti al G.S.T, competente per i provvedimenti che riterrà di assumere. Dispone la restituzione della tassa.
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