COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 100 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Futsal Bagnolo vs San Gimignano (8-3) del giorno 05/02/2016. Campionato Calcio a 5 serie D. In C.U. n.44 del 11/02/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 100 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Futsal Bagnolo vs San Gimignano (8-3) del giorno 05/02/2016. Campionato Calcio a 5 serie D. In C.U. n.44 del 11/02/2016 C.R.T. Reclama la società S. Gimignano Sport avverso l’inibizione a svolgere ogni attività fino al giorno 11/04/2016 inflitta dal G.S. al dirigente Sani Diego il quale “ Offendeva il D.G. e la struttura Federale. Alla notifica dell’allontanamento rivolgeva al D.G. frase intimidatoria”. La reclamante respinge completamente ogni addebito contestando la versione dei fatti fornita dal D.G. Sostiene che ogni frase del tesserato è sempre stata diretta ai propri calciatori nell’intento di non subire un passivo troppo pesante in gara. Chiede una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma in ogni sua parte il primo scritto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale appare chiara e circostanziata e non vi è motivo di pensare che l’arbitro abbia fornito una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto accaduto. In punto di quantificazione la sanzione appare corretta anche se avrebbe potuto essere di maggiore quantificazione temporale vista la gravità di quanto ascritto al tesserato. P.Q.M. La C.S.A.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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