COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 117 Stagione sportiva 2015-2016, Oggetto: C.U. n. 38 del 24.02.2016 Reclamo della A.S.D. POLISPORTIVA SCANSANO avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto a Piacentini Sandro fino al 25.03.2016 (30 giorni) e a Bernabini Giacomo fino al 09.05.2016 (due mesi e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 117 Stagione sportiva 2015-2016, Oggetto: C.U. n. 38 del 24.02.2016 Reclamo della A.S.D. POLISPORTIVA SCANSANO avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto a Piacentini Sandro fino al 25.03.2016 (30 giorni) e a Bernabini Giacomo fino al 09.05.2016 (due mesi e mezzo). Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Polisportiva Scansano reclama avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo di Grosseto a carico di - Piacentini Sandro fino al 25 marzo 2016 'per offese al D.G.'; - Bernabini Giacomo fino al 09.05.2016 poiché 'a seguito di una decisione tecnica si avvicinava al DG appoggiandogli le mani sul petto, senza procurare danni fisici, pronunciando frase offensiva, di poi alla notifica del provvedimento disciplinare applaudiva il DG reiterando le offese'. La società contesta i provvedimenti impugnati, in quanto ritenuti eccessivi rispetto ai fatti. Relativamente alla posizione del Piacentini evidenzia, ai fini della richiesta di riduzione, che l'allenatore non ha mai offeso il direttore di gara, né utilizzato termini offensivi di alcun genere, avendo peraltro abbandonato il terreno di giuoco accettando la decisione e senza profferire ulteriori parole. Per quanto riguarda il Bernabini, rileva che il calciatore si è limitato a protestare senza utilizzare termini offensivi, negando l'esistenza di una spinta. La Corte, richiesto ed acquisito ai fini istruttori un supplemento di rapporto, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. L'art. 45, comma 3, lett. b) CGS prevede che 'Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:... b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;...'. La norma appena menzionata stabilisce, pertanto, il principio che non sono in alcun modo reclamabili, salvo l'eccezione prevista, i provvedimenti di inibizione o squalifica inflitti a tesserati 'fino ad un mese'. In riferimento alla squalifica inflitta al Piacentini, la sanzione contestata e oggetto di impugnazione appare con tutta evidenza rientrare nel divieto legale di reclamabilità, posto che il Piacentini risulta essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per complessivi 30 giorni. Sanzione, quindi, immediatamente esecutiva e non reclamabile. Per quanto riguarda la posizione del Bernabini, occorre premettere che la Corte decide sui reclami ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.g.s. sulla base delle risultanze arbitrali, che, laddove siano immuni da illogicità e contraddittorietà, rivestono sotto il profilo probatorio valore privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione. Nel caso di specie, la descrizione dei fatti riportata nei referti arbitrali appare chiara e ordinata nel confermare sia la spinta, che il comportamento altamente irriguardoso del calciatore nei confronti del direttore di gara. La decisione del Giudice di prime risulta pertanto - sotto questo aspetto - esente da critiche, non rinvenendosi in atti elementi e/o circostanze utili per operare una diversa interpretazione del dato fattuale, apparendo - per contro - perfettamente credibile e aderente alla realtà quanto dichiarato dal D.g.. La sanzione, nonostante il Giudice Sportivo abbia omesso di contestare al calciatore la circostanza aggravante data dal rivestire al momento fatto la qualifica di capitano, appare congrua. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana 1.respinge il reclamo; 2.conferma in ogni sua parte i provvedimenti impugnati; 3.ordina disporsi l'addebito della tassa di reclamo.
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