COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 105 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 44 del 17.02.2016 Reclamo dell’A.S.D. FLORENCE SPORTING CLUB avverso la squalifica inflitta al calciatore Bacci Duccio fino al 17.08.2016 (6 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 105 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 44 del 17.02.2016 Reclamo dell’A.S.D. FLORENCE SPORTING CLUB avverso la squalifica inflitta al calciatore Bacci Duccio fino al 17.08.2016 (6 mesi). Il provvedimento del G.S. Prato con il quale è stata comminata al calciatore Bacci Duccio la squalifica fino al 17 agosto 2016 (6 mesi), ‘per aver ripetutamente ingiuriato il D.G., toccandolo sul petto e averlo successivamente colpito sulla mano, facendogli cadere il taccuino, procurandogli dolore ad un dito. Continuando infine ad ingiuriarlo e minacciandolo e minacciandolo gravemente’, viene impugnato dalla società Florence Sporting Club in quanto ritenuto eccessivo e assolutamente sproporzionato ai fatti. In particolare, sostiene la reclamante che in occasione di un parapiglia generale creatosi tra le due squadre, il Bacci ha ‘incocciato’ l’arbitro e del tutto involontariamente gli ha colpito la mano con la quale teneva il cartellino. Evidenzia, inoltre, che in occasione dello scontro fortuito il Bacci ha sì reagito male, ma non nella misura riferita dal direttore di gara, chiedendo comunque scusa per il comportamento intemperante dei propri giocatori e, previa audizione, la riduzione della sanzione poiché ‘troppo pesante’. All’udienza del 18 marzo 2016, il Presidente della Florence Sporting Club ha ribadito quanto oggetto di reclamo, descrivendo alcuni fatti avvenuti nel post gara sulla base dei quali ritiene che il giudizio arbitrale fosse prevenuto nei confronti di alcuni calciatori. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, delibera di non accogliere il reclamo. Le risultanze arbitrali evidenziano in modo assolutamente incontrovertibile l’aver il Bacci tenuto nei confronti del direttore di gara una condotta caratterizzata - nel suo insieme - da minacce e ripetute ingiurie, nonché da atteggiamenti di intimidazione e violenza che, travalicando i principi di rispetto e di educazione, hanno cagionato conseguenze dolorose al direttore di gara. Non vi è dubbio, pertanto, sul fatto che, al di là delle ingiurie e minacce ripetutamente profferite nei confronti del direttore di gara, la condotta del calciatore debba rientrare a pieno titolo nel novero delle condotte violente, avendo l’arbitro confermato alla Corte, con il supplemento di rapporto, di essere stato volontariamente colpito dal Bacci, sia al petto con alcune spinte, che successivamente alla mano ‘con un pugno a mano chiusa di forte intensità’, cagionandogli dolore per circa mezz’ora. Non si è quindi, trattato, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, di atteggiamenti involontari, ma di comportamenti intenzionali, consapevolmente tenuti dal Bacci per intimidire il direttore di gara prima della notifica dell'espulsione, tant’è che il gesto di violenza sembrerebbe rappresentare la logica conseguenza del provvedimento poi adottato dal direttore di gara. Ritenuto che tale complessiva condotta risulta aver cagionato conseguenze dolorose al direttore di gara, l’entità della sanzione appare in linea con i criteri seguiti e adottati da questa Corte e, quindi, correttamente calibrata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana:  respinge il reclamo della società ASD Florence Sporting Club, confermando il provvedimento di squalifica impugnato.  Ordina disporsi l’incameramento della tassa di reclamo.
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