COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 05.03.2016, A CASCIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI TASSI GIACOMO E MANCINI MICHEAL PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 05.03.2016, A CASCIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI TASSI GIACOMO E MANCINI MICHEAL PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che sia il calciatore Mancini Micheal che il calciatore Tassi Giacomo, al momento di separate decisioni arbitrali, da cui scaturivano distinte espulsioni dal terreno di gioco, tenevano ripetutamente un comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. I fatti commessi dai medesimi, sono stati dettagliatamente confermati dall’arbitro in sede di audizione e pertanto le sanzioni inflitte dal G.S. agli stessi, appaiono commisurate ai fatti verificatesi e meritano integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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