DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°630 Comunicato Ufficiale N.630 del 24.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARE DEL 21/02/2016: A.S.D. Mojito Football Club – A.S.D, Thienese C5 A.V.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°630 Comunicato Ufficiale N.630 del 24.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE GARE DEL 21/02/2016: A.S.D. Mojito Football Club – A.S.D, Thienese C5 A.V. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Mojito Football Club Il Giudice Sportivo. Rilevato che il gravame in esame attiene a fatti che investono decisioni sia di natura tecnica che disciplinare adottate in campo dall’arbitro, la sindacabilità delle quali è sottratta alla cognizione del Giudice Sportivo, ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S., lo respinge dichiarandolo inammissibile ed addebitando alla ricorrente la relativa tassa di reclamo. Considerato inoltre che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al minuto 19’23’’del secondo tempo, allorquando, a seguito di tre espulsioni comminate in rapida successione, la società A.S.D. Mojito Football Club rimaneva con solo due calciatrici ed impossibilitata pertanto, ai sensi della Regola 3 del Regolamento di gioco, a proseguire l’incontro, decide: a) di comminare alla Società A.S.D. Mojito Football Club la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, in quanto oggettivamente responsabile., ai sensi dell’at.17 comma 1 del C.G.S., della mancata conclusione dell’incontro; b) di confermare i provvedimenti adottati nei confronti dei tesserati della società A.S.D. Mojito Football Club comminare alla Società A.S.D. Mojito Football Club, di cui al C.U. N. 514 del 24/02/2016; c) la tassa di reclamo è addebitata.
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