LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Marco VITA/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Marco VITA/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920
Con reclamo datato 16.12.2015, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD Termoli Calcio 1920, il sig. Marco VITA chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di €.2.500,00 a titolo di compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto con la stessa mai percepito, relativamente alla stagione sportiva 2014/15. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società ASD Termoli Calcio 1920 al pagamento in favore del sig. Marco VITA della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione,giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.