LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DINARO/S.C.VALLEE D’AOSTE SSD A.r,l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio DINARO/S.C.VALLEE D'AOSTE SSD A.r,l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 30/06/2014 il sig. Alessio DINARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C. Vallee d'Aoste S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014. Precisando di aver percepito la somma complessiva di € 3.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.750,00. Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, contestando la fondatezza della pretesa azionata, rilevando che a far data dal 23/03/2014, a seguito di un litigio con il direttore sportivo della stessa, il calciatore aveva cessato di allenarsi richiedendo il rilascio del nulla-osta per svolgere attività sportiva con altra Società Sportiva. Dei fatti relativi all'episodio tra il calciatore ed il dirigente della Società in questione era stata interessata la Procura Federale FIGC in epoca antecedente lo presentazione del reclamo davanti a codesta Commissione, con apertura del fascicolo Prot. 907/PF 2013/14. Pertanto, all'esito della prima udienza davanti alla CAE, era stata disposta la sospensione del presente procedimento sull'assorbente rilievo che le valutazioni e conseguenti statuizioni della Procura Federale FIGC dispiegano efficacia sulla decisione del presente reclamo, inerendo la posizione del tesserato nell'ambito della Società di appartenenza. A seguito della definizione del procedimento in questione davanti alla Procura Federale FIGC e del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, codesta Commissione ha nuovamente preso in esame il reclamo economico del calciatore sig. Dinaro, fissando nuova udienza in data 3 marzo 2016. In data 14/1/2016 il Procuratore Federale Aggiunto ha cosi deciso: "deferisce innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: Il sig. DINARO Alessio, al momento della violazione (29.3/17.4.2014) tesserato per la Società Vallee d'Aoste Srl affiliata alla LND Dipartimento Interregionale, dal 29.7.2014 tesserato per l’A.S.D. Junior Biellese Libertas affiliata al C.R. Piemonte -Valle D'Aosta, per rispondere della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 comma 1 Codice Giustizia Sportiva in relazione al punto n.7 del Protocollo di intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND, cui conseguono le sanzioni ex art. 19 Codice Giustizia Sportiva FIGC, per aver posto in essere, volontariamente, dopo la gara NOVESE-VALLE'E D'AOSTE del 22.03.2014, in donno del proprio D.S. sig. Filippella Christian un'aggressione verbale con fare minaccioso, accompagnata dal pronunciamento dell'epiteto “che vuoi”. La Società S.C. Vallee d'Aoste Srl, con la quale risultava essere tesserato il sig. Dinaro Alessio al momento di commissione dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato sig. Dinaro Alessio come sopra descritto." Da tale pronuncia si evince che il reclamante calciatore sig. Dinaro ha posto in essere i comportamenti illegittimi sopra indicati, cosi come accertato dalle indagini della Procura Federale, pertanto, ai fini della presente decisione, si ritiene sussistente un credito in favore del calciatore per i mesi durante i quali lo stesso ha prestato l’attività sportiva, precisamente dal 01/09/2013 al 22/03/2014, così per un totale di € 5.032,00 (pari a n. 6 mensilità di € 750,00 cad. + 22 giorni di marzo 2014 pari ad € 532,00). La Società ha già corrisposto al calciatore la somma di € 3.750,00, pertanto il residuo debito in capo alla stessa ammonta ad oggi ad € 1.282,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.C. Vallee d'Aoste S.S.D. al pagamento in favore del sig. Alessio DINARO della somma di € 1.282,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare at Comitato Regionale Piemonte V/A i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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