LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Davide AVAGLIANO/SORRENTO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21 RICORSO DEL CALCIATORE Davide AVAGLIANO/SORRENTO CALCIO S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2015 il sig. Davide AVAGLIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2014/15. Precisando di aver percepito rate per pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.
€.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al
La Società in data 5/01/2016 faceva pervenire le proprie memorie difensive contestando totalmente la richiesta economica del ricorrente,asserendo di aver corrisposto totalmente quanto concordato ed allegando alle stesse memorie una ricevuta di € 1.000,00 datata 24/04/2015 a firma del ricorrente come rimborso forfettario relativamente al mese di febbraio 2015. In data 24/02/2016, replicava il legale del ricorrente, asserendo che tale ricevuta allegata alle memorie inviate alla C.A.E. non era stata invece allegata alle memorie difensive inviate al calciatore, e quindi, impossibile eventualmente contestarla. L'art.25/bis del Regolamento L.N.D. comma 5 prevede l’obbligo, che la parte resistente, invii con le stesse modalità, sia alla C.A.E. che alla controparte, le memorie difensive, allegando ad entrambe, ogni documentazione probatoria ed utile alla decisione del ricorso. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide AVAGLIANO, della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.