CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 24/03/2016 – Stefano Mauro/ Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 24/03/2016 – Stefano Mauro/ Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini - Relatore Nicola Russo Laura Santoro Cristina Mazzamauro - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2015, presentato, in data 12 novembre 2015, dal sig. Stefano Mauro, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gentiloni Silveri; contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti; nonché contro la Procura Generale dello Sport operante presso il Coni, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello, pubblicata il 15 ottobre 2015, che ha irrogato al ricorrente la sanzione della radiazione, confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza dell’8 marzo 2016, l’avv. Michele Gentiloni Silveri per il ricorrente, l’avv. Alberto Angeletti per la Federazione Italiana Sport Equestri, il dott. Enrico Cataldi e l’avv. Antonio Marino per la Procura Generale per lo Sport; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini. Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato in data 22 maggio 2015 la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) ha deferito innanzi al Tribunale Federale il sig. Stefano Mauro, per rispondere dell’illecito di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto Federale e degli artt. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nel testo vigente nel periodo agosto 2009 - novembre 2011, per aver: “1. abusato sessualmente di una minore, ---omissis---, nel periodo tra agosto 2009 e novembre 2011, nelle circostanze – e non solo, come in data 28.07.2011 presso un albergo sulla Salaria – in cui gli era affidata dai genitori per ragioni di istruzione e custodia, in quanto suo istruttore di equitazione, in occasione di gare e competizioni nonché in occasioni di vacanze, stante il rapporto di amicizia della minore con la figlia del Mauro; 2. avere indotto la minore ---omissis--- al consumo di droga e averle ceduto la sostanza stupefacente almeno in due circostanze, il 17.06.2010 in Atina [da intendersi Latina] e il 28.07.2011 presso un albergo sulla Salaria, anche al fine di favorire la consumazione del primo rapporto sessuale completo con la stessa, il che accadeva il 17.06.2010 in Atina [da intendersi Latina]; 3. aver esercitato, nel medesimo periodo, sulla minore ---omissis--- una coercizione psicologica con connotati di vera e propria sopraffazione sulla volontà della stessa”. 1.1.- Insieme al Mauro sono stati deferiti innanzi al Tribunale Federale il sig. Pierluca Pavanetto ed il sig. Giuseppe Brunetti, entrambi tesserati della Federazione. Il primo per la violazione delle norme di cui all’art. 2, commi 2 e 3, R.G., in vigore fino al 2012 e, successivamente, art. 2 commi 2 e 3, R.G., “per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti, dei quali era a conoscenza, verificatisi nel periodo tra l’agosto 2009 e novembre 2011, che avrebbero potuto assumere i rilievi di una violazione di una normativa Federale, perché inseriti all’interno di relazioni legate all’attività sportiva federale e precisamente gli abusi perpetrati da parte dell’istruttore Mauro Stefano nei confronti della sua allieva minore ---omissis---, con approcci sempre più pesanti fino a giungere a rapporti intimi e alla consumazione di rapporti sessuali”. Il secondo per la violazione della norma di cui all’art. 2, commi 2 e 3, R.G., in vigore fino al 2012 e, successivamente, art. 2, commi 2 e 3, R.G., in vigore fino al 31.12.2014, e della normativa attualmente in vigore, in base al nuovo R.G., art. 3, in combinato disposto con gli artt. 1 e 10, comma 1, dello Statuto in vigore, “per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti, dei quali era a conoscenza dal novembre 2011, verificatisi nel periodo tra l’agosto 2009 e il novembre 2011, che avrebbero potuto assumere i rilievi di una normativa federale perché inseriti all’interno di relazioni legate all’attività sportiva federale, e precisamente i fatti relativi agli abusi sessuali perpetrati da parte dell’istruttore Mauro Stefano nei confronti della sua allieva minore ---omissis”. 1.2.- Nel corso del giudizio sono stati sentiti gli incolpati Mauro e Pavanetto e altri due testimoni. Per quel che concerne la posizione del Mauro, è stato sentito il padre della minore, che, a suo tempo, aveva presentato atto di denunzia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha dato origine al procedimento penale e alla richiesta di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Terni del Mauro, imputato: “a) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 ter n. 2 e 609 quater n. 2 c.p. perché violando più volte le medesime disposizioni di legge penale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, compiva atti sessuali — inizialmente limitati a palpeggiamenti sulle parti intime e baci sulla bocca, poi consistenti in rapporti sessuali completi con ---omissis---, minore degli anni 16 ed a lui affidata dai genitori per ragioni di istruzione, educazione e custodia, essendo il predetto l’istruttore di equitazione della ragazza ed avendo spesso, per tale ragione, nonché per il rapporto di amicizia instauratosi fra la predetta allieva e sua figlia, l’affidamento della minore anche, per alcuni giorni consecutivi, in occasione di competizioni sportive o di vacanze. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze stupefacenti. In Orvieto (TR) e altrove, dal mese di agosto 2009 al 27/07/2010; b) del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 73 e 80 DPR 309/90, 61 n. 2) c.p. perché, violando più volte le medesime disposizioni di legge penale con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cedeva a ---omissis--- quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish o marijuana, che la ragazza fumava insieme a lui. Con l’aggravante di aver ceduto lo stupefacente, nel mese di giugno, al fine di commettere uno dei reati di cui l capo a) e, segnatamente, di consumare il primo rapporto sessuale completo con la ---omissis--- e, con riguardo ad ogni singola cessione, di aver commesso il reato nei confronto di una persona di minore età. In Latina (Atina n.d.r.) e Roma nel mese di giugno 2010 e il 28/07/2010”. Altro teste, sig.ra Paola D’Angelo, è stato escusso nel corso del giudizio in relazione alla posizione del Brunetti. 1.3.- Con decisione pronunciata il 25 giugno 2015 il Tribunale Federale, ritenuta provata la responsabilità del sig. Mauro per l’illecito disciplinare, ha disposto l’applicazione della sanzione disciplinare della radiazione. Nei confronti del sig. Pavanetto è stata applicata la sanzione della sospensione da cariche o incarichi federali per mesi sei. Il sig. Brunetti è stato, invece, assolto per insufficienza di prove. 2. Il sig. Mauro ha, quindi, adito la Corte Federale d’Appello, proponendo gravame avverso la decisione del Tribunale Federale. L’appellante ha sostenuto che agli atti di indagine compiuti dalla Procura di Terni non potrebbe essere riconosciuta valenza probatoria. Ha rilevato, al riguardo, che il Tribunale di Terni ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e che il pubblico ministero presso il competente Tribunale di Cassino ben potrebbe riqualificare i fatti ed eventualmente richiedere l’archiviazione. Egli ha, inoltre, escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado. Il Mauro ha chiesto, quindi, in riforma della decisione appellata, il proscioglimento. In via subordinata, ha chiesto, in luogo della radiazione, l’applicazione di altra sanzione, consistente nel divieto di impartire lezioni di equitazione ad allievi di qualsiasi età, con possibilità di proseguire nell’attività agonistica e di addestramento di cavalli. 2.1.- Avverso la stessa decisione ha proposto appello la Procura Federale, chiedendone la riforma limitatamente alla parte in cui è stato disposto il proscioglimento del Brunetti per insufficienza di prove. 2.2.- Con sentenza pronunciata il 12 ottobre 2015, pubblicata sul sito della Federazione Italiana Sport Equestri il successivo 15 ottobre, la Corte Federale d’Appello ha rigettato entrambi i ricorsi in appello, di cui ha disposto la riunione. La Corte, con riferimento alla posizione del Mauro, ha ritenuto corretta, innanzitutto, la decisione del Tribunale Federale di assumere quali fonti di prova le risultanze delle indagini compiute dalla Procura della Repubblica, senza attendere che esse divenissero prova nel processo penale. Ciò in virtù dell’autonomia del procedimento sportivo rispetto a quello penale, che implica l’assenza di qualsiasi vincolo derivante dal giudizio penale e l’assoluta libertà per il giudice sportivo di valutare atti, documenti e risultanze istruttorie. Il Giudice d’appello ha rimarcato che il Tribunale Federale ha valutato quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica, ponendo a base della propria decisione sia le dichiarazioni rese dalla minore, sia le attendibili dichiarazioni del sig. Pavanetto ed evidenziando che quest’ultimo ha ammesso di essere stato informato dei fatti per cui è causa, confermando sostanzialmente l’impianto accusatorio della Procura Federale. La Corte ha, inoltre, ritenuto adeguata l’applicazione della sanzione della radiazione, in considerazione della gravità della condotta tenuta dal Mauro e delle circostanze aggravanti correttamente ravvisate dal Giudice di primo grado, connesse all’abuso dei poteri e alla violazione dei doveri, conseguenti all’esercizio delle funzioni di istruttore nei confronti dell’allieva, ai sensi dell’art. 8, lett. A, del Regolamento, nonché ai motivi abietti e futili (art. 8, lett. C, del Regolamento) che hanno sorretto il comportamento del Mauro, unicamente ispirato dall’esigenza di soddisfazione sessuale personale. 3. Il Mauro ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la sentenza della Corte d’Appello Federale. 3.1 Con il primo motivo ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per assoluta assenza di motivazione a sostegno dell’irrogata sanzione e difetto di autonoma istruttoria. La carenza istruttoria già rilevata nel procedimento risulterebbe aggravata in quanto la sentenza d’appello ha escluso dal compendio probatorio le affermazioni del padre della minore e ciò in conseguenza della decisione di giudicare inattendibili le affermazioni di costui con riferimento alla posizione del Brunetti. La valutazione della deposizione del sig. Pierluca Pavanetto da parte della Corte Federale d’Appello sarebbe viziata da assoluta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione. La descrizione della condotta del Mauro, operata nella sede disciplinare, non corrisponderebbe a quella di cui all’imputazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. In modo erroneo la Corte Federale avrebbe ritenuto la deposizione del Pavanetto idonea a dimostrare la responsabilità disciplinare del ricorrente. D’altra parte, le affermazioni del Pavanetto sarebbero state erroneamente utilizzate, in quanto esse sarebbero state ritenute descrittive di fatti avvenuti in presenza del teste, laddove egli avrebbe riferito di informazioni ricevute da fonti diverse e non di diretta conoscenza. 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui avrebbe tratto conclusioni diverse a fronte di identiche situazioni. La Corte Federale, infatti, senza congrua e logica spiegazione, avrebbe giudicato inattendibili le dichiarazioni del padre della minore riguardo alla conoscenza da parte del Brunetti dei fatti in questione, trattandosi di notizie acquisite de relato, e, al contrario, avrebbe considerato attendibile la testimonianza del Pavanetto, totalmente de relato e basata su più fonti. La stessa Corte avrebbe espresso il giudizio di inattendibilità della testimonianza del padre della minore anche in considerazione del fatto che quest’ultimo ha omesso di consegnare al Brunetti una copia della denuncia. Uguali conclusioni avrebbe dovuto trarre rispetto alla circostanza che la minore, pur avendo riferito al Pavanetto di voler denunciare l’accaduto al padre e ai carabinieri, non ha poi fornito gli atti comprovanti la realizzazione dell’intento. 3.3 Con il terzo motivo il Mauro ha, infine, dedotto l’omessa o insufficiente motivazione circa il valore probatorio conferito agli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. L’affermazione della Corte Federale d’Appello riguardo alla correttezza dell’operato del Giudice di primo grado nella valutazione degli elementi acquisiti in sede di indagini della Procura sarebbe del tutto erronea, essendo in contrasto con il sistema giuridico e processuale italiano, avendo trattato alla stregua di prove le risultanze di meri atti di parte, quali gli atti di indagine della Procura. La Corte Federale, pur libera di valutare gli atti degli organi giurisdizionali dello Stato, avrebbe dovuto rispettare la natura giuridica di essi, non assumendo quali prove atti di parte senza alcun valore probatorio. In sostanza, mancherebbe qualsiasi prova dell’illecito disciplinare, in quanto sia la testimonianza del Pavanetto in ordine alla responsabilità del Mauro, sia gli atti di parte compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, compreso il racconto della minore, contraddetto dall’analogo racconto del Mauro, sarebbero privi di valore probatorio. 3.4 Il Mauro ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge. 4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Sport Equestri, che ha dedotto, innanzitutto, l’inammissibilità del primo motivo, in quanto le relative censure, attinenti a fatti già valutati dal Giudice di primo grado, non sarebbero state proposte innanzi alla Corte Federale d’Appello. In ogni caso, le argomentazioni esposte dal ricorrente sarebbero prive di fondamento, in quanto gli elementi raccolti e, tra essi, la testimonianza del Pavanetto, confermerebbero in pieno le gravissime accuse rivolte al Mauro. Anche il secondo motivo di ricorso sarebbe inammissibile, vertendo su valutazioni inerenti le deposizioni raccolte, già effettuate dal Tribunale Federale e non censurate nell’atto di appello. Esso sarebbe, comunque, infondato, in quanto la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese de relato concernerebbe un capo di incolpazione del tutto diverso, riguardante l’accusa di omessa denuncia a carico del Brunetti, e in quanto essa riguarderebbe, non il padre della minore, ma altra teste, escussa in relazione all’illecito di omessa denuncia. Inoltre, il giudizio di colpevolezza sarebbe stato ricavato, tanto dal Tribunale Federale quanto dalla Corte Federale d’Appello, non dalle sole testimonianze, ma anche dal complesso del materiale di indagine. Quanto, infine, al terzo motivo, la Federazione ha osservato che il principio di autonomia del procedimento disciplinare sportivo, implicante anche la libera utilizzabilità del materiale raccolto in sede penale, è pacificamente riconosciuto sia dalla giurisprudenza sportiva sia da quella amministrativa. Correttamente, pertanto, gli Organi della Giustizia della Federazione avrebbero fatto applicazione del principio, acquisendo documenti e risultanze istruttorie del procedimento penale, facendone oggetto di autonoma valutazione. La Federazione ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero che esso sia rigettato in quanto infondato. 5. La Procura Generale dello Sport ha prodotto memoria, con la quale, posto in rilievo che, a norma dell’art. 54 del Codice di giustizia sportiva, il sindacato affidato al Collegio di Garanzia dello Sport è di sola legittimità, ha rilevato l’infondatezza del primo motivo del ricorso, in quanto l’addebito mosso al Mauro, confermato dal racconto del padre della minore nella denuncia - querela, troverebbe puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dal Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, compendiati nell’informativa redatta dal comandante del Reparto. D’altra parte, il primo motivo di ricorso non evidenzierebbe, in effetti, alcuna violazione delle norme di diritto, ma si limiterebbe a suggerire una lettura dei fatti diversa da quella operata dagli Organi di Giustizia federale. Del pari privo di fondamento sarebbe il secondo motivo di ricorso, facente leva sul diverso metro di giudizio asseritamente utilizzato nella valutazione delle testimonianze de relato del Pavanetto e del padre della minore, giacché la sentenza della Corte Federale d’Appello sarebbe stata emessa sulla base di solidi elementi probatori, rispetto ai quali la testimonianza del Pavanetto assumerebbe un rilievo insignificante. Con riferimento al terzo motivo, la Procura Generale ha evidenziato che il giudice sportivo gode della facoltà di valutare liberamente atti, documenti e risultanze investigative acquisite in un procedimento penale, senza necessità di reiterare l’assunzione dei mezzi di prova, a patto che sia assolto l’obbligo di motivazione riguardo all’utilizzo delle emergenze probatorie. La Procura Generale dello Sport ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. 6. All’udienza dell’8 marzo 2016, uditi i difensori delle parti e i rappresentanti della Procura Generale dello Sport, il ricorso è stato assegnato in decisione. Considerato in diritto 7. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla F.I.S.E. e dalla Procura Generale dello Sport che hanno affermato l’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso o di singoli motivi. 7.1 In particolare, la F.I.S.E. ha rilevato l’inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso, che investirebbero profili oggetto di valutazione nella sentenza del Tribunale Federale, in relazione ai quali non sarebbero state sollevate censure in sede di appello. L’eccezione non è fondata. Riguardo al primo motivo, se è vero che la difesa del sig. Mauro ha scelto una diversa impostazione rispetto a quella dell’atto di appello, è anche vero che essa non introduce un tema d’analisi nuovo e diverso, ma tende a ribadire e a rafforzare la tesi dell’insussistenza di elementi probatori, già esposta nell’atto di appello, avendo come riferimento, questa volta, la decisione della Corte Federale d’Appello. Un elemento nuovo, introdotto per la prima volta in questa sede, potrebbe essere quello dell’individuazione di elementi di non corrispondenza tra la condotta, quale risultante dall’atto di imputazione della Procura della Repubblica di Terni, e la condotta cui fa riferimento l’atto di incolpazione della Procura Federale. L’osservazione, però, è introdotta in modo quasi incidentale e sempre nell’ottica della negazione del valore probatorio degli elementi acquisiti e, segnatamente, della testimonianza del sig. Pavanetto. Quanto al secondo motivo, incentrato sul carattere de relato delle testimonianze del padre della ragazza e del sig. Pavanetto e sulla diversa valutazione effettuata in relazione ad altra testimonianza concernente la posizione del sig. Brunetti, anche in questo caso si tratta di doglianze che si muovono nel solco tracciato con i precedenti atti difensivi. Gli argomenti spesi nel ricorso al Collegio di Garanzia, infatti, sono già rinvenibili nel reclamo alla Corte Federale d’Appello, laddove, al fine di negare che sussista prova dell’illecito disciplinare, si è affermato che i soggetti sono stati testimoni del racconto della ragazza e non testimoni dei fatti cui si riferisce il racconto. 7.2 Risulta priva di fondamento anche l’eccezione formulata dalla Procura Generale dello Sport, secondo la quale il ricorso risulterebbe proposto in difetto dei requisiti previsti dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, risolvendosi esso nella mera riproposizione di questioni di fatto, nella segnalazione di carenze motivazionali inesistenti ovvero nella sollecitazione di diverse valutazioni di elementi probatori. 7.3.- Si deve al riguardo ricordare che questo Collegio di Garanzia ha affermato più volte il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, all’esame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie. 7.4.- Nella fattispecie, i tre motivi del ricorso proposto dal sig. Mauro sono peraltro incentrati non solo sull’individuazione di elementi di contraddizione tra le risultanze probatorie e la ricostruzione accusatoria, ma anche sull’affermazione dell’esistenza di contraddizioni nella motivazione o di profili di insufficienza di essa. Si tratta di argomentazioni che si pongono, pertanto, pur sempre nel quadro dell’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, che si ha allorché il giudice di merito non abbia preso in considerazione decisivi elementi di fatto che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione, ovvero sia riscontrabile un’obiettiva carenza del procedimento logico che, sulla base degli elementi acquisiti, ha indotto un determinato convincimento (in tal senso, con riferimento alla norma di cui all’art. 365, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore a quello introdotto a norma dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giungo 2012 n. 83, Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13230). 8. Ciò premesso, può passarsi all’esame dei motivi dedotti dal ricorrente. 8.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza della Corte Federale d’Appello per assoluta assenza di motivazione a sostegno della irrogata sanzione e difetto di autonoma istruttoria. Il punto di partenza dell’iter argomentativo del ricorrente è costituito dall’affermazione che la Corte Federale avrebbe estromesso dal compendio probatorio la deposizione del sig. ---omissis- --, genitore della minore, giacché questi sarebbe stato giudicato inattendibile e menzognero riguardo a quanto egli stesso ha dichiarato di avere riferito al Brunetti. Il passaggio successivo è l’asserzione secondo cui l’unica autonoma acquisizione a carico del Mauro sarebbe la deposizione del sig. Pavanetto, la cui valutazione da parte della Corte Federale sarebbe viziata da illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Tale deposizione, infatti, contraddirebbe la ricostruzione accusatoria, in quanto la relazione tra la minore e il sig. Mauro sarebbe descritta in termini del tutto diversi rispetto a quella risultante sia dagli atti della Procura presso il Tribunale di Terni, sia dall’atto di incolpazione in sede disciplinare. Nella deposizione si farebbe riferimento a circostanze, quali la presenza della madre della ragazza all’interno del Circolo o dei genitori durante un viaggio in Germania, che renderebbero impossibile l’ipotesi di violenza sessuale. La circostanza del soggiorno in albergo sarebbe stata riferita in termini del tutto diversi rispetto a quello emergente dagli atti e senza alcuna specificazione del luogo. Lo stesso contesto ambientale a cui farebbe riferimento il sig. Pavanetto nella deposizione sarebbe incompatibile con i racconti della minore (sellerie e uffici). Quanto alla cessione delle sostanze stupefacenti, il sig. Pavanetto escluderebbe il fatto descritto nell’atto di incolpazione. Altro profilo evidenziato in relazione alla deposizione del sig. Pavanetto è che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che essa fosse descrittiva di fatti avvenuti in presenza del teste, laddove lo stesso teste si sarebbe premurato di precisare che si trattava di informazioni ricevute da altri. La Corte, inoltre, avrebbe omesso di notare che lo stesso teste dubiterebbe delle proprie affermazioni, laddove ha affermato di non avere esposto i fatti di cui era a conoscenza perché riferiti dagli interessati e non rilevati direttamente. 8.2.- Il motivo è infondato. Non è condivisibile, innanzi tutto, l’affermazione secondo la quale la Corte ha ritenuto che il genitore della minore fosse un teste inattendibile e menzognero. Il fatto che i due testi sentiti riguardo alla posizione del sig. Brunetti siano stati ritenuti inattendibili non dipende da un giudizio di inaffidabilità o insincerità dei testi stessi, ma dalla difficoltà di coordinare i racconti di costoro riguardo a particolari specifici e a circostanze dei rispettivi incontri con il sig. Brunetti. Ma, una cosa è la ricostruzione di dettagli e circostanze, pur rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità per mancata denuncia, ben altra la deposizione in ordine a una vicenda complessiva, appresa dal teste sulla base di quanto riferito da fonti individuate con precisione. Quindi l’affermazione secondo la quale il padre della ragazza è un teste di per sé inattendibile appare frutto di un’evidente forzatura. Quanto alla testimonianza del sig. Pavanetto, le circostanze riferite dal ricorrente non appaiono assolutamente in grado di supportare la tesi di contraddizioni con la ricostruzione accusatoria. Non è dato comprendere, infatti, per quale motivo circostanze quali la presenza nel Circolo della madre della ragazza o dei genitori, durante un viaggio in Germania, debbano condurre ad escludere la possibilità di rapporti sessuali con la minore. Altri riferimenti risultano del tutto generici, non essendo indicati, né altrimenti desumibili, gli elementi in contrasto con le tesi accusatorie. Si rinvengono solo accenni a diversità di tempi e di luogo di un certo soggiorno in albergo e a contesti ambientali incompatibili con il racconto della - --omissis---. Del tutto immotivata anche l’affermazione secondo cui la deposizione del sig. Pavanetto escluderebbe la cessione di sostanze stupefacenti. In realtà, il sig. Pavanetto ha riferito di qualche vaga allusione fatta a suo tempo proprio dal soggetto all’epoca minore, pur specificando di non avere appreso nulla di preciso. È evidente che, anche a questo riguardo, non è dato ravvisare alcuna contraddizione con l’accusa. Risulta priva di qualsiasi supporto l’affermazione secondo cui la Corte Federale d’Appello avrebbe ritenuto che i fatti riferiti dal sig. Pavanetto siano avvenuti alla presenza del teste. Non è individuabile alcun passaggio della decisione che lasci trasparire una tale lettura della vicenda, tenuto anche conto che le fonti da cui il Pavanetto ha appreso i fatti risultano esattamente individuate e che la Corte ha avuto la possibilità di vagliare tutti gli aspetti della deposizione, quelli appresi dai racconti dei protagonisti della vicenda, il sig. Mauro e la ---omissis---, e quelli constatati direttamente, quale l’atteggiamento della minore nei confronti dell’istruttore, definito quello di una fidanzata gelosa. Non è condivisibile, infine, l’asserzione secondo la quale il teste dubita delle proprie affermazioni. È chiaro che il sig. Pavanetto, nell’affermare di non avere riferito i fatti agli Organi federali non avendone avuta diretta conoscenza, tende prioritariamente ad escludere o attenuare le proprie responsabilità per la mancata denuncia, sostenendo, in sostanza, di non essersi sentito tenuto a riferire di fatti dei quali non aveva acquisito diretta conoscenza. 8.3 Con il secondo motivo si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza in quanto, da un lato, sarebbe stata ritenuta inattendibile la testimonianza del padre della --- omissis--- trattandosi di deposizione de relato e, dall’altro, si sarebbe usato un metro diverso rispetto alla deposizione del Pavanetto, anch’essa de relato. 8.4.- Osserva il Collegio che, innanzi tutto, non è esatto che il giudizio di inattendibilità della testimonianza sia riferito alla deposizione del padre della ---omissis---. In realtà, tale valutazione è espressa a proposito della teste D’Angelo, che è colei che avrebbe fatto dichiarazioni confidenziali al Brunetti riguardo alla vicenda appresa dal padre della ---omissis---. Né è possibile mettere sulla stesso piano la deposizione della teste D’Angelo e la deposizione del padre del soggetto minore all’epoca dei fatti. Al riguardo, come già osservato in precedenza, non può sfuggire la grande differenza tra una testimonianza circa le circostanze di dichiarazioni confidenziali fatte a un tesserato F.I.S.E. e la testimonianza di un soggetto, il padre della ---omissis---, a conoscenza dei fatti per averli appresi dalla viva voce dell’interessata. Può rilevarsi, infine, che, se è vero che il sig. Pavanetto riferisce di avere appreso i fatti nella loro specificità dai racconti del sig. Mauro e della minore, è anche vero che egli stesso racconta di avere constatato che l’atteggiamento di quest’ultima era quello di una fidanzata gelosa, specificando che l’unica che sembrava non accorgersi della stranezza del rapporto era la madre della minore. Si tratta di circostanza rilevante nel quadro probatorio, percepita in modo diretto dal sig. Pavanetto. 8.5.- Del tutto privo di consistenza l’altro argomento sviluppato nel secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente rileva che, poiché la Corte ha affermato che il padre della ---omissis--- avrebbe dovuto consegnare al sig. Brunetti copia della denuncia presentata in Procura, per essere considerato attendibile dal Brunetti stesso, allo stesso modo la ---omissis---, all’epoca minore, avrebbe dovuto fornire al sig. Pavanetto copia della denuncia presentata. L’omessa consegna della copia della denuncia è stata valutata dalla Corte Federale al fine di escludere che il sig. Brunetti avesse una conoscenza precisa, specifica e circostanziata dei fatti, tale da far scattare l’obbligo di denuncia. Tale rilievo non ha alcun punto di contatto con il profilo inerente l’attendibilità della ---omissis---. Riguardo alla posizione del sig. Brunetti, si è trattato di valutare se la conoscenza acquisita in virtù del racconto di un soggetto che aveva appreso i fatti da terze persone, avvenuto in circostanze non ben definite e non accompagnato dalla precisa descrizione dei fatti contenuta un atto quale una denuncia, fosse tale da determinare l’insorgere di un obbligo di denuncia per il tesserato della Federazione. La mancata consegna della denuncia al sig. Pavanetto da parte della ---omissis---, che pure aveva manifestato l’intento di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, è, invece, un elemento del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’attendibilità del racconto effettuato al teste dalla diretta protagonista della vicenda, che ha riferito fatti concreti chiaramente definiti e comprovati da elementi precisi e concordanti e che non aveva certo bisogno di fornire supporto al proprio racconto mediate l’esibizione di una denuncia. 8.6- Il terzo motivo di ricorso è incentrato sugli elementi valutabili quali fonti prova ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare. Il punto di partenza è la tesi secondo la quale il sistema disciplinare dello sport è costruito in aderenza al sistema giuridico vigente nell’ordinamento generale. Conseguenza di ciò sarebbe che la valutazione degli atti, pur effettuabile autonomamente dal giudice sportivo, deve essere condotta nel rispetto della natura degli atti stessi. Ciò per sostenere che, nel caso di specie, i Giudici federali avrebbero affermato la responsabilità del sig. Mauro assumendo quali fonti di prova atti dell’indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Terni, aventi natura di meri atti di parte, senza alcun valore probatorio. A sostegno della decisione che ha affermato la responsabilità del sig. Mauro vi sarebbero, pertanto, le dichiarazioni del sig. Pierluca Pavanetto, prive di valore probante e gli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica, semplici atti di parte, non costituenti fonte di prova. 8.7.- Il motivo è destituito di fondamento. Come esattamente rilevato dalla Corte Federale d’Appello, il processo sportivo gode di piena autonomia rispetto a quello penale e il Giudice sportivo ha la possibilità di valutare, in assoluta libertà e autonomia, gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale o altrove, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati. L’opposta tesi, sostenuta dal ricorrente, condurrebbe, se coerentemente applicata in tutte le sue implicazioni, se non a vincolare, perlomeno a condizionare le valutazioni degli organi della giustizia sportiva all’esito della raccolta delle prove necessarie al fine dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato. Il Giudice sportivo può attingere le prove da elementi diversi, a prescindere dalla natura e dalla valenza degli atti da cui esse sono scaturite, con conseguente possibilità di esaminare e valutare circostanze risultanti da atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dagli organi di polizia giudiziaria, anche se di per sé insuscettibili di costituire fonte di prova nel processo penale. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte Federale d’Appello ha formato il proprio convincimento sulla base degli elementi, raccolti nel corso delle indagini svolte dagli organi della giustizia federale, oltre che delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica. 9. In conclusione, per tutti gli esposti motivi, la decisione della Corte Federale d’Appello impugnata è esente dalle censure sollevate, risultando ragionevoli (e non contraddittorie) le conclusioni raggiunte dalla Corte, sulla base degli elementi probatori raccolti che hanno evidenziato la gravità della condotta posta in essere dal sig. Mauro nell’esercizio delle sue funzioni di istruttore federale, con la conseguente legittimità della sanzione irrogata. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato. Le spese del presente procedimento, da corrispondere in favore della resistente Federazione Italiana Sport Equestri, devono essere poste a carico del ricorrente, risultato soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge in favore della Federazione Italiana Sport Equestri. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio Il Relatore F.to Giovanni Iannini Depositato in Roma in data 24 marzo 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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