F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. MASSIMO LONDROSI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CFA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. MASSIMO LONDROSI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2305/845 PF14-15 MS/VDB DELL’8.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 29/TFN del 27.10.2015) Il Dott. Entini, Presidente dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero, dell’Interno, inviava in data 21.02.2015, alla Procura Federale, una nota pervenutagli dalla Questura di Pavia del 17.2.2015. In detta nota, il Questore di Pavia, poneva in rilievo come il Direttore Generale della locale squadra di calcio (Pavia), Sig. M. Londrosi avesse rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa che avevano ingenerato nella tifoseria la convinzione di una ostilità da parte del rappresentante dell’Ordine Pubblico che avrebbero potuto avere conseguenze nei rapporti tra la polizia e la tifoseria, oltre a creare nocumento all’immagine dell’Amministrazione. Espletata attività di indagine, risultava come i quotidiani locali riportavano degli articoli dal titolo “…..Londrosi attacco alla Questura…” in cui il dirigente, ironizzava sul comportamento del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Pavia, che pretendeva misure assolutamente ingiustificate rispetto al comportamento della tifoseria, tifoseria assolutamente pacifica e che poteva ben essere controllata con la normale attività di prevenzione. Nell’articolo erano contenute delle frasi che il Londrosi non smentiva in sede di audizione davanti ai rappresentanti della Procura Federale –frasi meglio riportate nell’atto di incolpazione (deferimento)- di cui il Londrosi stesso dava una lettura affatto diversa sottolineando comunque l’intenzione di non denigrare o offendere l’operato della Questura. Secondo il Londrosi le sue affermazioni erano solo rivolte ad esternare una critica in merito all’eccessiva implementazione del servizio di videosorveglianza, rispetto alla capienza dell’impianto, manifestando poi un mero disappunto per il divieto di esporre uno striscione dei tifosi impartito appunto dai rappresentanti dell’Ordine Pubblico. Con nota dell’8.9.2015 la Procura Federale deferiva il tesserato per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., nonché la Società Pavia Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, avanti al Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale Federale Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 29 del 27.10.2015) infliggeva al Londrosi la sanzione di 3 mesi di squalifica ed alla Società Pavia l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Secondo il Tribunale erano palesi le eventuali conseguenze pregiudizievoli scaturite dalle dichiarazioni alla stampa del Londrosi, anche in vista di una delicata partita che si sarebbe disputata a distanza di pochi giorni, con possibili incidenze sull’Ordine Pubblico. Al riguardo la difesa dell’incolpato, che faceva riferimento ad un legittimo esercizio del diritto di critica, non valeva ad elidere in ogni caso la portata delle dichiarazioni , dichiarazioni peraltro non seguite da rettifiche o ulteriori prese di posizione, atte a stemperare la possibile situazione critica così determinatasi. Proponevano preannuncio di ricorso il Sig. Londrosi e la Società Pavia (quest’ultima successivamente proponeva dichiarazioni di desistenza dalla prosecuzione dell’impugnazione). Il Londrosi, con atto redatto in forma sintetica, chiedeva l’annullamento della decisione con rinvio al Giudice di primo grado. Lamentava in particolare che il Pavia Calcio, cui erano state ritualmente effettuate tutte le notifiche a lui destinate,non gli avrebbe comunicato alcunché, ledendo così il suo fondamentale diritto di difesa. In ogni caso chiedeva, la riduzione della sanzione. Ritiene questa Corte che il ricorso è solo parzialmente fondato. Si osserva in primo luogo che tutte le notifiche effettuate al Londrosi presso la Società, paiono essere tutte regolari, ed infatti, la validità delle medesime non è nemmeno contestate dal Londrosi stesso. Il Londrosi infatti lamenta unicamente, come sopra cennato, che la Società Pavia non gli avrebbe comunicato alcunché. Le ragioni per le quali il Pavia non avrebbe comunicato al Londrosi di aver ricevuto il deferimento, la comunicazione di conclusione delle indagini e l’avviso di fissazione della trattazione avanti al Tribunale Federale per il giorno 26.10.2015, riguarda profili che non paiono essere di competenza di questo Organo di Giustizia Sportiva afferendo detta problematica unicamente al rapporto tra Società e tesserato . Non può comunque sottacersi la circostanza che il Londrosi non fornisce una prova o un principio di prova di quanto asserito, in merito al fatto che il Pavia non gli avrebbe comunicato alcun ché. A questo proposito, per mera completezza, rileva questa Corte come risulta in atti che il Londrosi si è presentato in data 15.06.2015 a rendere dichiarazioni ai rappresentanti della Procura Federale, così dovendosi arguire che era completamente edotto del l’esistenza del procedimento a suo carico. Fatta questa premessa ritiene questa Corte che le ragioni per le quali il Tribunale Federale ha ritenuto fondato il deferimento, paiono assolutamente condivisibili, congruamente e logicamente motivate. Con una ricostruzione puntuale della fattispecie il Tribunale infatti ha posto in rilievo che le dichiarazioni del Londrosi avrebbero potuto, anche potenzialmente, creare una turbativa all’ordine pubblico, fatto ancor più grave vista la vigilia di una partita particolarmente delicata. L’impugnazione al riguardo non appare idonea a scalfire l’impianto motivazionale anche in considerazione del fatto che il Londrosi non ha mai cercato di stemperare la portata dell’intervista al fine di tranquillizzare la tifoseria. Non di meno rileva questa Corte che la sanzione – pur dandosi atto dell’ipotetico rischio che il comportamento poteva ingenerare – appare nel concreto oltremodo afflittiva in correlazione appunto alla potenzialità di creare turbamento nella tifoseria a seguito delle dichiarazioni riportate dal giornale effettuate dal Londrosi. E’ indubbio, a questo proposito, che non è stata documentata la sussistenza – nemmeno ipotetica – di un seguito alle dichiarazioni stesse che non appaiono aver comportato appunto alcuna concreta conseguenza. In considerazione quindi di detto elemento sembra appunto congruo che la sanzione sia ricondotta, facendo questa Corte uso del proprio potere di apprezzamento di cui all’art. 16 C.G.S., nella misura già presofferta fino alla data di discussione del giudizio di impugnazione. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Massimo Londrosi, ridetermina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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