F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (AMMINISTRAZIONE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ) – nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (AMMINISTRAZIONE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015, ha inflitto alla società Virtus Lanciano 1924 la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016. Tale decisione veniva assunta seguito deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal signor Claude Alain Di Menno Di Bucchianico Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società. Avverso tale provvedimento la società Virtus Lanciano 1924 effettuava preannuncio di reclamo ex articolo 37 C.G.S. avverso la decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 6.11.2015. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all’azione. Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della “rinuncia”. Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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