F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. ORESTE VIGORITO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 – nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 2. RICORSO DEL SIG. VIGORITO ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO – nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. ORESTE VIGORITO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 2. RICORSO DEL SIG. VIGORITO ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2015/2016 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 31/TFN e notificata il 4.11.2015, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 8.9.2015 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società Benevento Calcio Spa (di seguito anche Benevento), e della stessa società del Benevento per la violazione, quanto al primo, all’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del Com. Uff. 239/A del 27.4.2015 in tema di rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 e, quanto alla predetta società, dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. Segnatamente, l’imputazione contestata all’Avv. Vigorito, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito “..per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6. 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00”. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta del Benevento, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.. All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni: a) al Sig. Oreste Vigorito, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Benevento Calcio S.p.A., la inibizione di mesi 2 (due); b) alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso. Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure e all’uopo evidenziando, in punto di fatto, che, nel corso del procedimento per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, la società del Benevento aveva tentato di depositare assegni circolari di importo pari a € 400.000,00, che però non sarebbero stati ricevuti dai funzionari della LEGA. Di conseguenza, tanto la COVISOC, prima, che il Consiglio Federale, poi, non avrebbero potuto valutare l’equipollenza delle garanzie prestate rispetto a quelle fideiussorie. Siffatta condotta (id est deposito degli assegni in luogo della fideiussione), a detta dei ricorrenti, si era imposta come necessitata in considerazione del fatto che la società sannita, nel mese di giugno 2015, era stata interessata da una profonda e radicale modifica dell’assetto societario sia a livello di compagine sociale che gestionale. Ed, invero, una volta ratificate (in data 2.7.2015) dall’assemblea dei soci le suddette modifiche, appena cinque giorni dopo (il 7.7.2015), la società avrebbe conseguito la fideiussione. Muovendo dalla suddetta premessa di fatto i ricorrenti aggiungono che: 1) L’addebito disciplinare avrebbe rilievo solo da un punto di vista formale dal momento che la mancata presentazione della garanzia sarebbe diretta conseguenza dell’arbitrario comportamento dei funzionari di lega che avrebbero impedito alla società ricorrente di depositare gli assegni per € 400.000,00. A cagione di ciò i ricorrenti sarebbero stati ingiustamente giudicati per omessa presentazione della garanzia e non per avere prodotto una garanzia diversa da quella richiesta. D’altro canto il comunicato ufficiale che disciplina l’iscrizione al campionato contiene un sistema conchiuso di regole che involgono perfino i rimedi esperibili (dinanzi al Consiglio Federale, prima, ed al Collegio di Garanzia dello Sport, poi) avverso le decisioni degli organi competenti (Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali e sportivi), sistema che sarebbe rimasto frustrato dal comportamento sopra descritto. Tale aspetto, nonostante le deduzioni difensive rassegnate in primo grado, non sarebbe stato colto dal Tribunale Federale; di qui la censura di difetto di motivazione; 2) In altre circostanze l’organo di governo della FIGC avrebbe consentito l’iscrizione al campionato mediante il deposito di assegni circolari, con conseguente disparità di trattamento; 3) Non potrebbe dubitarsi dell’inequivocabile volontà della società ricorrente di prestare garanzia, tanto più che gli assegni circolari costituiscono uno strumento ordinario di pagamento. Ed, infatti, risulterebbe avviato un procedimento da parte dell’Antitrust per indurre la F.I.G.C. ad estendere il ventaglio delle garanzie presentabili, procedimento i cui effetti sono attualmente sub iudice a seguito della pendenza di un ricorso al TAR . I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso. La Corte Federale di Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 10.12.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione La Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con addebito della tassa reclamo. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta già sanzionata in prime cure e consistente nell’omesso deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6. 2015, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la mancata valorizzazione del contesto, che i ricorrenti assumono di stretta necessità, in cui sarebbe maturata l’omissione in addebito e, di riflesso, la pretesa portata esimente del tentativo, invano svolto presso gli uffici della Lega, di depositare assegni circolari di importo equipollente a quello della prescritta fideiussione. Tanto premesso, e così perimetrata la res iudicanda, deve subito affermarsi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale e che, ciò nondimeno, in ragione della cd. affectio societatis, restano pienamente esigibili nei confronti degli associati e possono essere presidiate da autonome sanzioni, nella specie quelle qui in rilievo. Ed è, pertanto, nel solco delle coordinate normative evincibili dalla speciale disciplina di settore che dovrà svilupparsi il presente giudizio di verifica sulla predicabilità della pretesa di reclamo azionata dinanzi a questa Corte. Orbene, muovendo dalla suddetta premessa mette conto evidenziare che, a mente del titolo I), paragrafo I), lettera D), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015 in tema di rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2015/2016, Le società devono, entro il termine del 30.6.2015, osservare i seguenti adempimenti….8) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione”. Da notare che il medesimo testo normativo prevede che “L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6),7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2015/2016”. Il chiaro contenuto precettivo delle disposizioni de quibus – la cui validità e piena operatività non sono qui in discussione - consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società. Invero, una piana lettura dei richiamati precetti rende di tutta evidenza, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all’uopo utilizzate dal legislatore federale, la sussistenza di un obbligo a carico delle società di depositare, a corredo della domanda di iscrizione ed entro un termine perentorio invalicabile, un tipo ben individuato di garanzia con espressa esclusione di forme equipollenti. La cogenza delle richiamate disposizioni – qui non sindacabile – imponeva, dunque, in modo univoco il tipo di comportamento esigibile (id est fideiussione bancaria a prima richiesta), l’importo della garanzia da prestare (€ 400.000,00), il termine di scadenza per il suo utile perfezionamento (30.6.2015), le sanzioni applicabili nell’ipotesi di inadempimento. Resta, dunque, espressamente esclusa in radice nello stesso specifico impianto normativo di riferimento la facoltà alternativa rivendicata dai ricorrenti di dare ingresso a prestazioni di valore asseritamente equipollente (deposito di assegni circolari di importo pari a € 400.000,00) sull’implicito presupposto di una sostanziale fungibilità delle condotte. In definitiva, la stessa disciplina in commento - espressione di una precisa scelta del legislatore federale – preclude, in apice, qualsivoglia modalità alternativa di adempimento relegando, dunque, le eventuali prestazioni alternative nel campo del giuridicamente irrilevante ed escludendo, per tale via, che le società potessero indifferentemente liberarsi in altro modo dal vincolo imposto con il comunicato ufficiale. Tanto almeno ai fini disciplinari restando la conseguente omissione espressamente sanzionata come illecito disciplinare. Da ciò discende, dunque, la manifesta inconferenza delle deduzioni difensive attoree che, muovendo invece dall’astratta praticabilità di soluzioni alternative, giungono all’erronea conclusione della insussistenza della contestata omissione che risulterebbe neutralizzata, nella sua valenza offensiva, dalla sostanziale equipollenza della diversa prestazione posta in essere (versamento degli assegni circolari). Di contro rileva la Corte che tanto la contestazione quanto le sanzioni applicate sono coerenti con la normativa di riferimento che, come già visto, ha selezionato, nel ventaglio delle opzioni alternative astrattamente praticabili, un’unica prestazione (id est fideiussione a prima richiesta) come condotta lecita da porre in essere entro i prescritti termini di scadenza. E ciò evidentemente per esigenze organizzative onde agevolare in un’ottica di semplificazione i compiti che gravano sulle proprie strutture di supporto. Ed è proprio in ragione di ciò che occorre tenere separati – così come d’altro canto ha fatto il legislatore federale – il piano dell’illecito disciplinare da quello afferente all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai campionati organizzati dalle leghe professionistiche. Rispetto a tale ultimo tema il legislatore federale ha previsto un sistema conchiuso di regole per l’iscrizione al campionato delineando finanche competenze giustiziali speciali. Di contro, oggetto del presente giudizio non è la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni, anche di solvibilità finanziaria, necessarie per una regolare iscrizione al campionato, bensì la diversa fattispecie di un illecito amministrativo omissivo rispetto al quale la disamina degli adempimenti posti in essere alla scadenza prevista rileva solo come mero antefatto, suscettivo da questa Corte di autonomo accertamento, ancorchè in via incidentale. E le risultanze procedimentali conclamano, per tutte le ragioni suddette, la sussistenza dell’illecito omissivo qui in rilievo, come ha giustamente rilevato il giudice di prime cure che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha correttamente valutato ogni circostanza, ivi inclusa quella del tentativo dei ricorrenti di assolvere agli obblighi federali mediante il deposito di assegni circolari, assegnandogli il giusto valore giuridico (id est come circostanza attenuante). Né rispetto alla accertata condotta omissiva è possibile, sotto diverso profilo, assegnare rilievo scriminante alle dedotte difficoltà tecniche consistenti nel fatto che la società sannita, nel mese di giugno 2015, era stata interessata da una profonda e radicale modifica dell’assetto societario sia a livello di compagine sociale che gestionale. Ed, invero, l’esimente della cd. forza maggiore, impropriamente evocata dai ricorrenti, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa. In ragione di ciò, ed in disparte ogni considerazione sulla dubbia ascrivibilità dei descritti eventi, in sé e con la pretesa automaticità, alla fattispecie eccezionale cd. della forza maggiore, appare comunque del tutto fuori sesto l’affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della detta società, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri programmi di modifica, evitando di calendalizzarli a ridosso delle scadenze previste dal comunicato ufficiale. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dal sig. Vigorito Oreste, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it