F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016 (115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA Mussi (all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società AC Pavia), QIANGMING Wang (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società AC Pavia), Società AC Pavia – (nota n. 7013/143 pf15- 16 GT/dl del 18.1.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016
(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA Mussi (all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società AC Pavia), QIANGMING Wang (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società AC Pavia), Società AC Pavia - (nota n. 7013/143 pf15- 16 GT/dl del 18.1.2016).
Il deferimento La Procura Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 143pf15-16/GT/di avente a oggetto: “comportamento del Sig. Mussi Andrea che di fatto svolgerebbe le mansioni di Direttore sportivo dell’AC Pavia senza abilitazione, non essendo iscritto all’Albo Speciale dei Direttori Sportivi”, e la comunicazione di conclusione delle indagini e l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini. Premesso che la Procura Federale, il 25 settembre u.s., apriva il procedimento riguardante la vicenda, a seguito di un esposto pervenutole con una mail del 1° agosto ed una integrazione acquisita con racc.ta del 31 agosto, a firma del Prof. Massimo Londrosi, già Direttore Sportivo dell’AC Pavia, ma decaduto dall’incarico per intervenuto esonero in data 14 luglio 2015, nei quali si denuncia il comportamento del Sig. Andrea Mussi, tesserato per la medesima Società in qualità di Collaboratore Tecnico, che a partire dalla estromissione del denunciante avrebbe svolto l’incarico di Direttore Sportivo pur non risultando iscritto all’Albo Speciale dell’ADISE, risultando inoltre inibito per trenta giorni a partire dal 10/07/2015 come da C.U. n. 13/A della F.I.G.C.. Rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati atti di indagine e in particolare: A) le audizioni dei tesserati indicati in deferimento; B) l’acquisizione della documentazione relativa alla pre-istruttoria, con peculiare riferimento al C.U. n. 13/A del 13 luglio 2015 della F.I.G.C.. Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che il Sig. Andrea Mussi, sebbene sprovvisto del titolo di Direttore Sportivo, ha di fatto esercitato mansioni di Direttore Sportivo nell’AC Pavia dopo l’esonero del D.S. Londrosi, avvenuto il 13 luglio 2015, come si evince dalle audizioni e dalla documentazione in atti. Rilevato altresì che con Comunicato Ufficiale 13/A della F.I.G.C. pubblicato il 10 luglio 2015, al Sig. Andrea Mussi è stata inflitta una sanzione di 30 giorni da inibizione per una precedente vicenda di cui al procedimento n. 138 pf 13-14. Considerato che l’attività indebitamente svolta dal Sig. Andrea Mussi in veste di Direttore Sportivo, senza averne titolo, è stata favorita e sostenuta dal Sig. Qiangming Wang, Amministratore delegato e rappresentante legale dell’AC Pavia con l’invitare alcuni calciatori per l’AC Pavia a discutere solo con il Mussi, pur essendo consapevole che questi non fosse in possesso dell’abilitazione necessaria a svolgere l’attività di direttore sportivo. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti contrari alla normativa federale a carico dei soggetti deferiti, con conseguente applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la responsabilità diretta e oggettiva della Società AC Pavia alla quale appartenevano i deferiti al momento di commissione dei fatti. Deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale: 1) il Sig. Mussi Andrea, all’epoca dei fatti Collaboratore Tecnico tesserato per l’AC Pavia, per avere esercitato dal 14 al 26 luglio 2015 l’incarico di Direttore Sportivo dell’AC Pavia pur non risultando iscritto all’Albo Speciale dell’ADISE, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 2 ed art. 8, comma 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, ed infine della violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva; 2) il Sig. Wang Qiangming, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e rappresentante legale dell’AC Pavia, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; 3) la Società AC Pavia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, per i comportamenti posti in essere rispettivamente dai Sigg.ri Wang Qiangming e Mussi Andrea, come sopra descritti. Le memorie difensive Il difensore del Sig. Andrea Mussi ha depositato una memoria chiedendo il proscioglimento del deferito, in subordine l'applicazione di una minima o simbolica sanzione in considerazione della esiguità dell'addebito contestato. Sosteneva infatti che il prevenuto non aveva svolto la funzione di direttore sportivo dell'AC Pavia durante il limitato tempo contestato di circa 10 giorni (dal 14 al 26 luglio 2015), poiché il ruolo era coperto, nel medesimo periodo, dal Sig. Pizzoli. Adducendo contrasti interpersonali intercorsi tra la pregressa proprietà del sodalizio e la nuova, affermava che il deferito non aveva posto in essere gli ascritti comportamenti il cui suffragio risultava affidato allo stridente incrocio di documenti e testimonianze preordinate al fine di avallare le tesi accusatorie. Affermava infine la legittimità dell'operato esplicato dal Sig. Mussi in àmbito sportivo, nonostante la pendenza della inibizione di 30 giorni irrogata con il C.U. n. 13/A del 10/07/15. Il difensore del Sig. Qiangming Wang e dell'AC Pavia ha depositato una memoria congiunta chiedendo in via principale il proscioglimento dei deferiti, in subordine l'applicazione della sanzione minima in considerazione delle addotte circostanze scriminanti. Sosteneva infatti il travisamento dei fatti occorsi, la erronea interpretazione delle fonti di prova, focalizzando la richiesta sui tempi di ingresso in Società della nuova proprietà e del limitato interregno riferito alla vacanza del ruolo di direttore sportivo svolto nel solo periodo di fine luglio 2015 (per 10 giorni circa). Sosteneva ulteriormente la estraneità del Dott. Wang alla vicenda dirigenziale, il cui intervento nel conferimento dell'incarico si sarebbe estrinsecato nella sola frase "Andrea (Mussi), continua fare quello che facevi prima". Contestava quindi il deferimento riferito alla responsabilità oggettiva diretta a danno dell'AC Pavia, chiedendo in via gradata l'irrogazione di una minima sanzione riferita alla sola responsabilità oggettiva. Il patteggiamento Alla riunione del 2 marzo 2016 il deferito Sig. Andrea Mussi depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI formulava osservazioni relative alla eventuale applicabilità dell’istituto della recidiva, essendo il Sig. Mussi già sanzionato, che nel caso avrebbe escluso la possibilità di patteggiamento per lo stesso. In data 29 marzo 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale il suddetto accordo. Alla riunione odierna, preliminarmente il rappresentante della Procura Federale insisteva sulla definizione anticipata ex art. 23 CGS, nonostante le osservazioni della Procura Generale dello Sport circa l’ipotesi di recidiva, in quanto il precedente richiamato si riferirebbe a violazioni di natura diversa rispetto a quelle contestate. In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Mussi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Andrea Mussi, sanzione della squalifica di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo infliggersi la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) per il Sig. Qiangming Wang e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille) per l’AC Pavia. È altresì comparso il difensore del Sig. Qiangming Wang e della Società AC Pavia, il quale ha insistito per il proscioglimento dei deferiti. La decisione Il Sig. Andrea Mussi ha devoluto il giudizio relativo alla posizione personale alla procedura prevista ex art. 23 CGS, chiedendo e ottenendo la pronuncia di patteggiamento che elude l’analisi motiva del suo comportamento. Il Tribunale Federale Nazionale è quindi chiamato a decidere e a motivare le residue due posizioni in deferimento: Sig. Qiangming Wang e AC Pavia. Per quanto concerne l’Amministratore Delegato e Dirigente del sodalizio, Sig. Wang, l'esame della istruttoria svolta dalla Procura Federale induce a propendere per il giudizio di non colpevolezza a causa della assenza della prova certa riconducibile al fatto contestato. Gli elementi di indagine non consentono infatti di pervenire ad altra conclusione, dal momento che l’effettivo conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Andrea Mussi non risulta concretamente suffragato né dalla realtà storica, tantomeno dal riscontro oggettivo. La rivisitazione degli eventi comporta l’innegabile dato secondo il quale in epoca immediatamente successiva alla conclusione del rapporto con il precedente Direttore Sportivo, Sig. Massimo Londrosi (sollevato dalla mansione a metà luglio 2015), la Società affidò il medesimo incarico per un limitato periodo temporale di circa 10 giorni, non già al Sig. Andrea Mussi, ma al Sig. Alessandro Pizzoli che in sede di audizione diretta ebbe a confermare sua sponte la circostanza, dichiarando che il Sig. Qiangming Wang chiese a lui di prendere il posto del Sig. Londrosi per svolgere le funzioni di direttore sportivo della prima squadra. Oltre tutto il limitato periodo di tempo (circa 10 giorni) e la peculiare struttura societaria composta da soggetti non sempre presenti in loco (poiché di nazionalità cinese), inducono a ritenere verosimile la tesi del conferimento dell’effettivo incarico di direttore sportivo al Sig. Alessandro Pizzoli. Sotto il profilo accusatorio, l’unico sostegno addotto dalla Procura Federale a fronte della incolpazione consta di un invito verbale rivolto dal Sig. Wang ad alcuni calciatori tesserati per l’AC Pavia, di rivolgersi al Sig. Andrea Mussi per ottenere chiarimenti attinenti alla validità dei loro contratti; ma gli atti del deferimento non contengono l’inconfutabile dato relazionale concernente i soggetti che avrebbero riferito la dedotta circostanza, né espongono i nominativi di detti calciatori o tesserati, limitandosi il presupposto della colpevolezza a una mera constatazione di principio che in quanto indeterminata e non dotata di riscontro certo, non investe la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS. Per altro verso e per quanto attiene la posizione dell’AC Pavia, appare innegabile, poiché provato e documentato, che il Sig. Andrea Mussi (tesserato dell’AC Pavia) abbia esercitato le proprie mansioni tecniche nonostante fosse colpito da provvedimento disciplinare a termine, continuando a svolgere le proprie funzioni in àmbito societario durante la seconda metà del mese di luglio 2015, in corso di squalifica. Tale comportamento, poiché contrario ai dettami della normativa ex art. 22, comma 8 CGS, integra gli estremi della responsabilità oggettiva da ascrivere alla AC Pavia ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di squalifica per Andrea Mussi. Proscioglie il Sig. Qiangming Wang dalla circostanza contestata in deferimento, poiché non è stata raggiunta la prova della sua colpevolezza. Infligge alla Società AC Pavia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, la sanzione di € 700,00 (Euro settecento/00) di ammenda.
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