F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl), Società SC VALLÉE D’AOSTE SSD a rl – (nota n. 5931/952 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016 (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallée d’Aoste SSD a rl), Società SC VALLÉE D’AOSTE SSD a rl - (nota n. 5931/952 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015). Il deferimento Con atto del 14.12.2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Corrado Musso, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Vallee D’Aoste SSD arl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore Filippo Di Maira le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 139/CAE 2014-2015 del 24.03.2015, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso solamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per Corrado Musso; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società SC Vallee D’Aoste SSD arl. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente la Società Vallee D’Aoste SSD arl, all’epoca dei fatti rappresentata dal deferito Corrado Musso, ha provveduto a corrispondere tardivamente al calciatore Filippo Di Maira la somma di euro 3.480/00 recata decisione della Commissione Accordi economici della LND decisione prot. 139/CAE 2014-2015 del 24.03.2015. La decisione è stata, infatti, comunicata alla Società deferita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 27.03.2015, mentre il bonifico bancario, a mezzo del quale è stato effettuato il pagamento, risale al successivo 24.7.2015, decorso, pertanto, ampiamente il termine di trenta giorni previsto per procedere all’incombente dalla disciplina prevista dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF richiamata nel deferimento. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Corrado Musso, dalla quale consegue anche quella oggettiva ascrivibile alla Società. Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione per Corrado Musso; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società SC Vallee D’Aoste SSD arl.
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