F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016 (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO SABELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Calcio San Cesareo), Società SSDARL CALCIO SAN CESAREO – (nota n. 9036/962 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016
(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO SABELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Calcio San Cesareo), Società SSDARL CALCIO SAN CESAREO - (nota n. 9036/962 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
Il deferimento Con atto del 2 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Angelo Sabelli (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Calcio San Cesareo) per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare l’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 5) pagine 2 e 3 del citato C.U. La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS Il deferimento prende le mosse dalla segnalazione della CO.VI.SO.D. del 7 aprile 2015. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso solamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - mesi 1 (uno) di inibizione per Angelo Sabelli; - ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società SSDARL Calcio San Cesareo. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 7 aprile 2015 risulta che Angelo Sabelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Calcio San Cesareo, non ha provveduto a depositare l’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 5) pagine 2 e 3 del C.U. 138/2014 della Lega Nazionale Dilettanti. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Angelo Sabelli per il mancato rispetto dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 5) del C.U. citato. Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 1 (uno) di inibizione per Sig. Angelo Sabelli; - ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società SSDARL Calcio San Cesareo.
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