COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL ROVIGLIANO 2009 / REAL F.A.C. MARANO DEL 30.01.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL ROVIGLIANO 2009 / REAL F.A.C. MARANO DEL 30.01.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni (29 febbraio e 14 marzo 2016), la società, nella persona del suo rappresentante legale, che ha presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, nella riunione del 14.03.2016, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 14.02.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per otto giornate di gara a carico dei calciatori Caruso Fabio, Di Bernardo Gianluca e Gambardella Alessandro. Con ricorso trasmesso a mezzo fax, in data 22.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la società si è opposta alle citate sanzioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, dall’istruttoria espletata, sentito il direttore di gara a chiarimenti, s’è preso atto che quest’ultimo, pur confermando sostanzialmente quanto riportato nel referto, limitatamente allo “strattonamento” ha precisato di non essere stato “toccato” da alcun calciatore della società reclamante. Sulla base dei predetti elementi di valutazione, è venuto meno uno dei presupposti, di cui al referto arbitrale di gara, relativi alle sanzioni impugnate, per cui appare doveroso ricondurre la sanzione in termini più esattamente corrispondenti alla reale entità delle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real F.A.C. Marano, di ridurre la sanzione alle giornate di gara, già scontate dai tre nominati calciatori, all’atto della pubblicazione della presente decisione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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