COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD OLIMPIC CILAVEGNA Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 28.02.2016 tra Alagna / ASD Olimpic Cilavegna C.U. n. 33 della Delegazione di Pavia datato 03.03.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD OLIMPIC CILAVEGNA Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 28.02.2016 tra Alagna / ASD Olimpic Cilavegna C.U. n. 33 della Delegazione di Pavia datato 03.03.2016. Le Società ASD OLIMPIC CILAVEGNA ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha disposto la ripetizione della gara, sostenendo che la gara era stata legittimamente sospesa dall'arbitro in seguito ad un'aggressione subita da un calciatore della squadra avversaria. Ha inoltre impugnato la delibera del GS nella parte in cui ha squalificato il calciatore TESTA Omar per 10 gare, lamentando che il calciatore ha insultato l'arbitro senza proferire frasi discriminatorie. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante osserva : Il GS ha correttamente disposto la ripetizione della gara in quanto non si sono verificati fatti di gravità tale da impedire la sua prosecuzione. L'episodio isolato verificatosi, come correttamente sottolineato dal GS, non poteva impedire all'arbitro di proseguire la gara che quindi merita di essere ripetuta. Merita invece di essere accolto il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore, TESTA Omar, in quanto la frase dal lui pronunciata non ha alcun connotato discriminatorio, bensì prettamente offensivo. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore TESTA Omar a tre gare e conferma per il resto le decisioni del GS. Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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