COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD TREZZANO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 13-03-2016 tra Trezzano Calcio / Roncalli C.U.n. 51 del CRL datato 17-03-2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°57 del 31/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD TREZZANO CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 13-03-2016 tra Trezzano Calcio / Roncalli C.U.n. 51 del CRL datato 17-03-2016 La società TREZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Sig. LACARPIA Angelo sino al 30-03-2016 e inibito il massaggiatore sig. CALIA Nicola sino al 13-04-2016 il primo per essere entrato sul terreno di giuoco senza l'autorizzazione del direttore di gara, il secondo per offese allo stesso. La Corte d'Appello Territoriale presso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile, infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti, massaggiatori e tecnici fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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