LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 22.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. CHIEVO VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 22.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. CHIEVO VERONA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 11.58 del 21 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 33° del primo tempo dal calciatore Martins Fernando Lucas (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Bostjan Cesar (Soc. Chievo Verona); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, nel corso di un’azione d’attacco clivense, il calciatore doriano protendeva il braccio sinistro, portato all’altezza della spalla e piegato a gomito, verso il sopraggiungente antagonista che, urtato al collo, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare e, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.47 del 21 marzo 2016): “A richiesta di codesto Giudice, in merito all’episodio avvenuto al minuto 33 tra il calciatore Martins Fernando Lucas (n. 7 Sampdoria) e il calciatore Bostjan Cesar (n.12 Chievo Verona), confermo che è stato visto e valutato dalla terna arbitrale.”. Il comportamento del Martins è stato quindi “visto” dagli Ufficiali di gara e congruamente giudicato con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata ex art. 35, n.1 punto 3 CGS, dal Procuratore federale di cui alla premessa.
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