COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. DELLE MONACHE GIANLUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASTIGLIONE VAL FINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA V, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN QUANTO OMETTEVA DI INVIARE ALLA SEGRETERIA FEDERALE IL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA DE TESSERATO DI MERCURIO GIANLUCA, NATO IL 21.09.2000; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE VAL FINO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL SUO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. DELLE MONACHE GIANLUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASTIGLIONE VAL FINO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA V, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN QUANTO OMETTEVA DI INVIARE ALLA SEGRETERIA FEDERALE IL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA DE TESSERATO DI MERCURIO GIANLUCA, NATO IL 21.09.2000; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTIGLIONE VAL FINO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL SUO PRESIDENTE. Con nota del 25.2.16, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti di cui in epigrafe per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. dell’8.3.16, a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva e regolarmente notificate , veniva contestata ai soggetti deferiti la detta violazione e veniva reso loro noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 4.4.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Gianluca Delle Monache anche tramite il legale di fiducia. Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica all’interessato, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione nei confronti del Presidente Delle Monache; ammenda di € 1.000,00 nei confronti della società Castiglione Val Fino. Il difensore invocava la buona fede della società e del suo Presidente, tenuto conto che alla ricezione della certificazione medica, il campionato era concluso e, quindi, il calciatore non era stato più utilizzato. Tra l’altro, tra la notifica della certificazione medica, l’inizio delle indagini e la contestazione del deferimento era trascorso un termine così breve che la società non aveva neppure avuto il tempo di spedire il certificato, come richiesto dalla normativa. Chiedeva, pertanto, l’applicazione del minimo delle sanzioni, anche in considerazione del carattere dilettantistico della società. Osserva il Tribunale che la responsabilità è stata pacificamente ammessa dai soggetti deferiti. Si tratta, pertanto, di irrogare la sanzione più confacente alla natura di tale responsabilità. Considerato lo scopo della norma e la delicatezza del caso di cui si tratta, ritiene il Tribunale che non può essere ritenuta esimente la circostanza del mancato impiego del calciatore, né quella che la Federazione abbia comunque ricevuto aliunde tale certificazione. Tenuto conto, peraltro, della categoria di appartenenza; della natura dilettantistica della società; dello stretto lasso temporale intercorso tra la ricezione del certificato da parte della società e l’inizio delle indagini da parte della Procura Federale, ritiene equo il Tribunale applicare nei confronti del Presidente Gianluca Delle Monache la sanzione dell’inibizione per mesi quattro ed alla società Castiglione Val Fino la sanzione dell’ammenda di € 500,00. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge al sig. Gianluca Delle Monache la sanzione dell’inibizione per mesi quattro e alla società Castiglione Val Fino la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e al soggetto deferito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it