COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.103 della Società A.S.D. S.AGATA D’ESARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara S.Agata d’Esaro – Belvedere 1963 del 14.2.2016 Campionato 1^Categoria, inibizione del dirigente CIRAUDO Emiliano fino al 20.3.2016, squalifica del calciatore FAHIM ZAKARIA per UNA gara effettiva).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.103 della Società A.S.D. S.AGATA D’ESARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara S.Agata d’Esaro – Belvedere 1963 del 14.2.2016 Campionato 1^Categoria, inibizione del dirigente CIRAUDO Emiliano fino al 20.3.2016, squalifica del calciatore FAHIM ZAKARIA per UNA gara effettiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento alla gara A.S.D. S.Agata D’Esaro – A.S.D. Belvedere 1963 del 14/02/2016, a seguito del reclamo della società Belvedere 1963, ha rilevato che il calciatore Fahim Zakaria (S.Agata d’Esaro), nato a Casablanca il 06.07.1995, ha preso parte alla suddetta gara senza averne titolo, in quanto la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del suddetto calciatore non risultava conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, essendo priva della copia di valido permesso di soggiorno e del certificato di residenza in Italia. In conseguenza di quanto sopra, il suddetto giudice ha inflitto alla società S.Agata d’Esaro la punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3, squalificando per una gara effettiva il calciatore Fahim Zakaria ed inibendo il dirigente accompagnatore Ciraudo Emiliano fino al 20.03.2016 (cfr. C.U. n.120 del 03/03/2016 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo, in via preliminare, la inammissibilità del reclamo proposto dall’A.S.D. Belvedere 1963 innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, in quanto la soc. Belvedere 1963 non avrebbe preannunciato il reclamo ed, inoltre, non avrebbe notificato il ricorso alla controparte. Tale rilievo non appare fondato, in quanto, ai sensi dell’art.46 del C.G.S., non è richiesto il preannuncio di reclamo davanti al primo giudice per i ricorsi avverso la posizione di tesserati nell’ambio della LND ed, inoltre, è stato accertato che il reclamo è stato regolarmente notificato alla controparte con racc. A/R del 19.2.2016, entro i termini di cui all’art.46 suddetto. Nel merito, la reclamante sostiene che la documentazione indicata nella delibera di I grado non sarebbe necessaria nel caso di specie, trattandosi di “rinnovo della procedura di tesseramento di extracomunitario maggiorenne”. Tuttavia dagli atti ufficiali pervenuti dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria, risulta che la richiesta di aggiornamento di posizione di tesseramento del calciatore in questione a favore della società A.S.D. S.Agata d’Esaro “non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto priva della copia di valido permesso di soggiorno e del certificato di residenza in Italia”. Risulta, inoltre, che la posizione di tesseramento del richiamato calciatore è stata regolarizzata in data 25.02.2016, successivamente, quindi, alla data della disputa della gara in esame (14.02.2016). Il reclamo, pertanto, è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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