COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 104 della Società POL. D. STRONGOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Mauro Marchesato – Pol.D.Strongoli del 28.2.2016 Campionato 2^ Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 130,00, squalifica dei calciatori CERAUDO Giuseppe e GUZZO Luigi per OTTO giornate effettive di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 104 della Società POL. D. STRONGOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Mauro Marchesato – Pol.D.Strongoli del 28.2.2016 Campionato 2^ Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 130,00, squalifica dei calciatori CERAUDO Giuseppe e GUZZO Luigi per OTTO giornate effettive di gara). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA al 21° del secondo tempo della gara in epigrafe, a seguito della concessione di un rigore a favore della squadra del San Mauro Marchesato, i calciatori della Polisportiva D. Strongoli accerchiavano e minacciavano l’arbitro; in particolare Ceraudo Giuseppe e Guzzo Luigi assumevano un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro tale da richiedere l’intervento dei Carabinieri. Per il verificarsi di tali fatti l’arbitro decideva di sospendere la gara, per poi tentare di riprenderla una volta ristabilita la calma. Tuttavia la squadra della Pol.D. Strongoli in segno di protesta abbandonava il terreno di giuoco non facendovi più rientro. Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva di infliggere alla Polisportiva D.Strongoli la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e la squalifica per otto giornate ai calciatori Guzzo Luigi e Ceraudo Giuseppe. La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado sostenendo che, dopo una prima intenzione di lasciare il campo per proteste, la Pol.D. Strongoli si era schierata in campo pronta alla ripresa della gara che non è avvenuta per esclusiva volontà della squadra avversaria del San Mauro Marchesato che si sarebbe opposta nonostante un lungo tentativo effettuato dall’arbitro negli spogliatoi. Anche in merito poi alla squalifica dei due calciatori la reclamante contesta i fatti per come narrati dal direttore di gara sostenendo che nessuna minaccia è mai stata proferita dagli stessi. Per tale ragione chiede la vittoria o in subordine la ripetizione della gara nonché l’annullamento della multa e del punto di penalizzazione, da ultimo la revoca della squalifica inflitta ai due calciatori. In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione, che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art. 35 C.G.S.. Questo Collegio ritiene che il rapporto dell’arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea compiutamente lo svolgimento dei fatti oggetto di esame. Nell’odierna seduta, inoltre l’arbitro ha ribadito che la responsabilità per la mancata ripresa del gioco è da addebitarsi unicamente alla Polisportiva D. Strongoli. Muovendo da tale assunto anche la sanzione della penalizzazione appare assolutamente legittima in quanto conseguente al rifiuto di disputare la gara (art. 53/2-7 delle N.O.I.F. e art. 17/1 - 3 del C.G.S.). Con riferimento poi alle responsabilità dei due tesserati non può essere messo in dubbio il coinvolgimento degli stessi nei fatti ascritti ed in particolare il comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Le sanzioni da applicarsi nel caso di specie è la squalifica per quattro giornate. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara, il punto di penalizzazione e l’ammenda; riduce le squalifiche inflitte ai calciatori Luigi GUZZO e Giuseppe CERAUDO a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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