COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 105 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 17.3.2016 (ripetizione della gara Comprensorio Lago Calcio – Polisportiva Belmonte del 13.3.2016 Campionato 2^Categoria, squalifica dei calciatori SPINA Simone, ESPOSITO Luca e CURCIO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 30.4.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 105 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 17.3.2016 (ripetizione della gara Comprensorio Lago Calcio – Polisportiva Belmonte del 13.3.2016 Campionato 2^Categoria, squalifica dei calciatori SPINA Simone, ESPOSITO Luca e CURCIO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 30.4.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della Società reclamante, il rappresentante della Società Comprensorio Lago Calcio che ha controdedotto e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Al 48° l’arbitro concedeva alla squadra di casa, Comp.Lago Calcio, un calcio di rigore e veniva immediatamente circondato da diversi calciatori, alcuni anche della panchina, e dirigenti della Pol. Belmonte, i quali protestavano offendendolo; tra questi l’arbitro riconosceva i calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio ed il dirigente accompagnatore Sandro Provenzano. L’arbitro riusciva a divincolarsi ed a raggiungere gli spogliatoi sospendendo la gara in quanto – anche a causa del comportamento non collaborativo dei tesserati della Pol. Belmonte - non riusciva a ripristinare l’ordine. Il giudice sportivo ha ritenuto, tuttavia, che alla luce della narrazione effettuata dall’arbitro, la situazione che ha generato la decisione di sospendere la gara non fosse supportata dai necessari connotati di oggettiva gravità che l’avrebbero legittimata. In particolare non ha riscontrato nel comportamento del Direttore di gara l’esercizio di quei poteri riconosciutigli dal regolamento ed atti a permettergli di riprendere la gara in presenza di una situazione che non presentava, come detto, elementi oggettivi di pericolo alla incolumità propria o dei partecipanti alla gara. La società reclamante impugna tale delibera assumendo che la gara non è stata portata a compimento esclusivamente per le minacce e offese poste in essere dai tesserati della società Comp.Lago Calcio per cui chiede l’omologazione del risultato del campo. Chiede inoltre la revoca o in subordine la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio (due giornate) e l’inibizione al Dirigente Sandro Provenzano fino al 30.4.2016. L’arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta del 1 aprile u.s., ha confermato il rapporto a sua firma ribadendo le ragioni poste a fondamento della decisione di sospendere la gara in esame. La decisione del giudice sportivo non può essere censurata in quanto ha ricostruito i fatti con assoluta precisione e statuito con logica consequenzialità: la situazione creatasi in campo al momento della assegnazione del rigore alla squadra del Compr. Lago Calcio rientra nella, seppur deprecabile, prassi invalsa in molti campi di calcio della Lega Nazionale Dilettanti. Ai comportamenti minacciosi dei tesserati della Pol. Belmonte bisognava far fronte utilizzando i poteri e le facoltà concesse al Direttore di gara e, solo nel caso di fallimento di detto tentativo, l’arbitro avrebbe potuto sospendere la gara. I presupposti per la sospensione della gara non ricorrevano nel caso che occupa per cui la gara stessa va ripetuta. Dichiara l’inammissibilità ai sensi dell’art. 45-3.a) del C.G.S. del reclamo in merito all’impugnativa della squalifica per due giornate calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio. Da ultimo la sanzione della inibizione al dirigente Provenzano è congrua ed adeguata ai fatti ascritti. Rappresenta, da ultimo, che l’arbitro ha evidenziato che il calciatore Perri Daniele della Società Compr.Lago Calcio, benché indicato nel rapporto tra i calciatori che lo hanno accerchiato, non ha subito alcun provvedimento disciplinare. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 45-3.a) del C.G.S. in merito all’impugnativa della squalifica per due giornate dei calciatori Simone SPINA, Luca ESPOSITO e Giuseppe CURCIO; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa; per quanto di competenza, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per la ripetizione della gara Comprensorio Lago Calcio – Polisportiva Belmonte- Campionato di 2^ Cat., ed al Giudice Sportivo di primo grado presso la stessa Delegazione per i provvedimenti relativi al Sig. PERRI Daniele calciatore della Società Comprensorio Lago Calcio.
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