COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 – Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA Il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha deciso sulla regolarità della gara disputata il 24/1/2016 tra ASD San Giorgio 2012 e Pro Pellaro, con la sanzione della perdita della gara per 0-3, non risulta trasmesso alla società controinteressata, come previsto dall'art.46, comma 5, del C.G.S., e per tale motivo deve dichiararsi inammissibile. Per il resto, deve ritenersi che le argomentazioni addotte dalla reclamante non si reputano sufficienti ad inficiare la ricostruzione dei fatti per come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, e che l’ammenda inflitta dal primo giudice alla società è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati. Riguardo la squalifica del capitano Manglaviti Davide in luogo dell'autore dell'atto di violenza non identificato dall'arbitro, ai sensi dell'art.3,comma 2, del C.G.S., si precisa che la sanzione non è riferibile alla condotta tenuta dal capitano, ma ha natura di responsabilità oggettiva e può essere revocata unicamente con l'individuazione del responsabile del gesto, circostanza che non si è verificata. Tuttavia si ravvisano inconcruenze tra quanto dichiarato dal direttore di gara nel suo rapporto dove si menziona un colpo dietro alla nuca, ed il referto medico allegato dal direttore di gara, che attesta una contusione emiviso sx. Nonostante più volte regolarmente convocato per fornire i dovuti chiarimenti, l’arbitro non è comparso davante a questa Corte, senza peraltro fornire valide giustificazioni. Allo stato si ritiene che la dinamica dell’aggressione denunciata non sia del tutto chiarita, né siano charite le effettive conseguenze. Conseguentemente la sanzione a carico di Manglavite Davide deve essere sensibilmente ridotta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 0 - 3; riduce la squalifica al Capitano MANGLAVITI Davide fino al 30 GIUGNO 2016; rigetta nel resto; dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante. Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per il comportamento posto in essere dal direttore di gara.
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