COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.106 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 ( squalifica dell’allenatore PASCHETTA Giovanni fino all’8.5.2016)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.106 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 ( squalifica dell’allenatore PASCHETTA Giovanni fino all’8.5.2016) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti devono considerarsi accertati per come descritti dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali e che la ricorrente ha contestato esclusivamente l'entità della squalifica; considerato che la sanzione è congrua ed adeguata, anche tenuto conto della circostanza che il tesserato ha commesso la condotta illecita durante una gara disputata in data 5/3/2016, in pendenza di una precedente squalifica fino al 9/3/2016; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it