COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL ROSARNO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.128 del 17.3.2016 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore CANNIZZARO Domenico per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.108 della Società A.S.D. FUTSAL ROSARNO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.128 del 17.3.2016 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore CANNIZZARO Domenico per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti devono considerarsi accertati per come descritti dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che non possono trovare smentita dalle contestazioni addotte dalla ricorrente; che il direttore di gara ha identificato senza incertezze i responsabili dei disordini come sostenitori della società Futsal Rosarno C5, responsabili di fatti estremamente gravi e deplorevoli, con pericolo di danno grave all'incolumità delle persone; che le società rispondono della condotta dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti, secondo il principio vigente di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del CGS, come dettato dall'art. 62, comma 2, delle NOIF “Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”, e che, pertanto, la ricorrente è responsabile per la condotta ascritta; che il richiamo all'art. 13 del CGS, appare assolutamente generico e inconferente, in quanto la reclamante non ha dimostrato di avere adottato gli efficaci modelli di organizzazione e gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma (petardi, fumogeni, esibizione di striscioni offensivi), ma neppure che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima dei fatti violenti in contestazione; che nel caso di specie, la reclamante non ha indicato neppure quali misure abbia adottato per prevenire le condotte illecite o consentire l’immediata individuazione dei sostenitori violenti, i quali hanno proseguito indisturbati nella loro intollerabile condotta persino negli spogliatoi, al termine della gara, dove un soggetto ha tentato di aggredire l'arbitro sferrandogli un pugno, che non è andato a segno grazie alla tempestiva chiusura della porta dello spogliatoio da parte dell'arbitro; considerato che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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