COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.109 della Società U.S. ORIOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 24.3.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – Oriolo del 19.3.2016 Campionato 2^Categoria, squalifica del calciatore TRUPO Mattia fino al 22 SETTEMBRE 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio fino al 30 GIUGNO 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di capitano, fino al 30 GIUGNO 2018, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 100,00,squalifica del calciatorer MUNDO Gelsomino per UNA gara effettiva).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.109 della Società U.S. ORIOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 24.3.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – Oriolo del 19.3.2016 Campionato 2^Categoria, squalifica del calciatore TRUPO Mattia fino al 22 SETTEMBRE 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio fino al 30 GIUGNO 2016, squalifica del calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di capitano, fino al 30 GIUGNO 2018, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 100,00,squalifica del calciatorer MUNDO Gelsomino per UNA gara effettiva). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA In via preliminare, dichiara l’innammisibilità del reclamo in merito all’impugnativa della squalifica per una gara del calciatore Mundo Gelsomino ai sensi dell’art45. 3.a) del CGS; inoltre è da dirsi che la prova filmata, di cui si chiede l’ecquisizione, non può essere ammessa in quanto la fattispece oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art.35 C.G.S.; nel merito: ritenuto che nel corso dell’odierna audizione il direttore di gara ha confermato di essere stato spintonato da Flocco Antonio, di essere stato colpito con una testata alla nuca da un calciatore dell’Oriolo non identificato e di essere stato attinto da uno sputo da parte di Trupo Mattia, il quale inoltre colpiva il braccio dell’arbitro e scalciava il taccuino che per il predetto colpo era finito a terra; che il direttore di gara nella descritta situazione, avvertendo forte dolore alla testa non era nelle condizioni di portare a termine la direzione della gara; ritenuto che l’aggressione subita dal direttore di gara non ha avuto conseguenze lesive aldilà del momentaneo e contingente malessere che lo ha indotto a sospendere la gara, tanto che la prognosi accertata da sanitari è stata modestissima; ritenuto quindi di dover ridurre per quanto di ragione le sanzioni inflitte dal primo giudice a Flocco Antonio; P.Q.M. In via preliminare, dichiara l’innammisibilità del reclamo in merito all’impugnativa della squalifica per una gara del calciatore MUNDO Gelsomino ai sensi dell’art.45 3.a)del CGS; In parziale accoglimento de reclamo; riduce la squalifica a carico del calciatore FLOCCO Antonio fino al 24 MAGGIO 2016; riduce la squalifica irrogata al calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di Capitano, fino al 25 MAGGIO 2017; conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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