COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.110 della Società A.S.D. COMPRENSORIO S.AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 17.3.2016 (omologazione risultato 1-1- della gara Dominante- Comprensorio S.Agata del 13.3.2016 Campionato 3^Categoria, squalifica del calciatore BERLINGERI Fabio per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.110 della Società A.S.D. COMPRENSORIO S.AGATA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 17.3.2016 (omologazione risultato 1-1- della gara Dominante- Comprensorio S.Agata del 13.3.2016 Campionato 3^Categoria, squalifica del calciatore BERLINGERI Fabio per QUATTRO gare effettive).
entito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA con ricorso trasmesso in data 23/3/2016, di cui copia è stata regolarmente spedita alla controparte che non ha depositato controdeduzioni, relativo alla gara del campionato di terza categoria, girone H, tra Dominante e Comprensorio S. Agata del 13/3/2016, la società Comprensorio S. Agata impugna il C.U. n. 77 del 17/3/2016, sul quale è stato pubblicato il risultato ufficiale della gara di 1-1 e la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Berlingieri Fabio. Conclude chiedendo l'attribuzione della vittoria a tavolino per 3 - 0, l'annullamento della squalifica a carico di Berlingieri Fabio e la radiazione dall'albo del direttore di gara (quest'ultimo provvedimento esula dai poteri e dalle competenze della Corte adita). Argomenta la reclamante che all'87° del 2° T. l'arbitro decretava un calcio di rigore in suo favore e i calciatori della società Dominante, dopo vibranti proteste, con offese e minacce nei confronti dell'arbitro, abbandonavano il terreno di gioco senza autorizzazione, togliendosi le divise di gioco. A questo punto l'arbitro emetteva il triplice fischio, ma i calciatori della società Dominante rientravano in campo proseguendo le intemperanze e le proteste nei confronti dell'arbitro, nel tentativo di far riprendere la gara, con pesanti minacce, strattonamenti violenti e gesti di intimidazione, tra cui il getto di sabbia sul viso dell'arbitro da parte del calciatore n. 3 Vilasi Francesco, già ammonito all'83°, contro il quale l'arbitro non adottava alcun provvedimento. Nasceva un violento alterco tra i tesserati delle due squadre e l'arbitro, evidentemente impaurito, senza adottare alcun provvedimento disciplinare, decideva di far riprendere la gara con l'esecuzione del calcio di rigore a favore del S. Agata, ma riferiva al dirigente accompagnatore del Compr. S. Agata, sig. Megale Bruno, che sarebbe stata giocata pro-forma per evitare ulteriori colluttazioni e a tutela della propria incolumità. Il dirigente accompagnatore del Comprensorio S. Agata, scrive la reclamante, chiedeva ai calciatori della sua squadra di realizzare il calcio di rigore e, successivamente, di consentire agli avversari di pareggiare, così come avveniva, tenuto conto che la gara sarebbe proseguita pro forma. Terminata la gara si verificavano ulteriori scontri tra i calciatori delle due squadre e il Berlingieri per la spinta di un avversario finiva addosso al direttore di gara, motivo per cui veniva squalificato, ingiustamente, per atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro. A questo punto, riferisce ancora la ricorrente, entrato nello spogliatoio dell'arbitro, il dirigente accompagnatore Megale Bruno scriveva sotto dettatura dell'arbitro, ancora tremante per le minacce e offese subite, una relazione su quanto accaduto, che avrebbe dovuto essere trascritta successivamente nel referto ufficiale dal direttore di gara, che viene allegata al ricorso in originale, sottoscritta dall'arbitro, dallo stesso Megale e da un altro dirigente Crea Sebastiano. Ma, usciti dallo spogliatoio, vi entrava il dirigente accompagnatore della società Dominante il quale, come potevano acoltare da fuori i dirigenti della S. Agata, proferiva ulteriori minacce all'arbitro. Senonché, sulla base del rapporto ufficiale di gara, sul CU n. 77 veniva pubblicato il risultato raggiunto sul campo, la squalifica nei confronti del calciatore Berligieri Fabio per atto di protesta di modesta violenza e una semplice ammenda di € 100,00 alla società Dominante per le proteste violente di alcuni calciatori che determinavano la sospensione temporanea della gara. Nessun provvedimento sanzionatorio veniva adottato per il gesto del calciatore n. 3 della soc. Dominante che colpiva con una manciata di terra al volto l'arbitro, per l'abbandono del terreno di gioco dei calciatori della società Dominante, di cui ben cinque calciatori erano già stati ammoniti, per cui l'ulteriore ammonizione avrebbe comportato la sospensione definitiva della gara per violazione del numero minimo di calciatori in campo, né per la prosecuzione pro forma della gara, come dichiarato dall'arbitro al dirigente accompagnatore della società S. Agata e nella relazione allegata che avrebbe sottoscritto lo stesso. Come rilevato in premessa la società Dominante non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce delle contestazioni dedotte, la Corte ha ritenuto di dover convocare l'arbitro per i dovuti chiarimenti, il quale, benchè regolarmente convocato, non compariva all’odierna seduta. Alla luce della documentazione acquisita, ritiene la Corte che la gara non abbia avuto regolare svolgimento a causa della convinzione della Società Compr. S.Agata, ingenerata dalle dichiarazioni arbitrali (confermate dal documento dalla stesso sottoscritto), che la conduzione della partita stessa era avvenuta pro-forma e che il risultato era già – di fatto – acquisito. Per questi motivi, facendo applicazione dell’art.17, comma 4, lett.c, del C.G.S., la Corte ritiene che la gara dovrà essere ripetuta. Deve essere altresì ridotta la squalifica a carico di Berlingeri Fabio, la cui entità appare eccessiva. P.Q.M. revoca l’omologazione del risultato 1-1- della gara Dominante FC 2003 – Comp.S.Agata del 13.3.2016 Campionato 3^Categoria e dispone la ripetizione della stessa gara rimettemdo gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza; riduce la squalifica a carico di BERLINGERI Fabio a DUE giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. Dispone, infine, trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza poiché il comportamento dei soggetti può integrare gli estremi dell’illecito disciplinare.
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