COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.111 della Società REGGINA CALCIO S.p.A avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 17.3.2016 (squalifica dei calciatori AMATO Danilo e TIMIRO Vincenzo Pio per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.111 della Società REGGINA CALCIO S.p.A avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 17.3.2016 (squalifica dei calciatori AMATO Danilo e TIMIRO Vincenzo Pio per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che la società chiede l'annullamento o la congrua riduzione della squalifica per i due calciatori, assumendo con certezza che si è verificato un errore di identificazione, sono stati confusi con altri che hanno commesso il fatto, senza alcuno spintone da parte di nessuno, senza indicare i possibili responsabili; considerato che, alla stregua di quanto sopra, non si ravvisano motivi sufficienti per poter dubitare dei fatti come accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; ritenuto che le sanzioni irrogate nei confronti dei due calciatori possono essere ridotte, tenuto conto della natura e dell'entità degli addebiti, da qualificarsi come atti di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti di AMATO DANILO a QUATTRO gare effettive; riduce la squalifica nei confronti di TAMIRO VINCENZO PIO a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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