COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 06 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; – Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; – società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 06 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di: -calciatore Francesco PATEA, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - calciatore Federico ALTOMONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: “l’accertamento dell’identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall’allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti; RILEVATO che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: DOCUMENTI: ELENCO FONTI DI PROVA: -all.1 lettera di designazione prot. n4724/388.pf14-15/AV/mf -all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio -all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006 -all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico -all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco -all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria 1. AUDIZIONI: del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro); del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006); del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio); del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio); del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica); RITENUTO che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; CONSIDERATO che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva. Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata DEFERIVA a questo Tribunale Federale Territoriale: - il calciatore Francesco Patea, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il calciatore Federico Altomonte, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l’altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 61 delle NOIF; - il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l’indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l’altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF; - la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l’appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 aprile 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per deferiti. E’pervenuta istanza di rinvio ad altra data da parte del calciatore Patea Francesco, il quale, dichiarandosi disponibile al patteggiamento, ha manifestato la propria impossibilità a comparire alla seduta odierna. La Procura nulla oppone e chiede la sospensione dei termini (ex art.34 bis C.G.S.) P.Q.M. Rinvia l’udienza del succitato provvedimento nr.16 alla data del 16 MAGGIO 2016; manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.
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