FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 328/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO REBESCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 328/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO REBESCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10 - 11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11 - 12 e n. 139 pf 13 – 14, adottato nei confronti del Sig. ANTONIO REBESCO, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio REBESCO, all’epoca dei fatti agente di calciatori, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., artt. 10, comma 1, 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto la attività di agente nella operazione di tesseramento da parte della F.C. CATANZARO S.P.A. del calciatore Ivano CIANO, avvenuta in data 25 giugno 2008, senza alcun mandato conferito, in violazione del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti; 2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., artt. 3, comma 4, 12, comma 1 e 4, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto un mandato rosso per il tesseramento del calciatore Ivano CIANO con il sig. Antonio AIELLO per conto della società F.C. CATANZARO S.p.a., in data 19 settembre 2009, successivamente al tesseramento del calciatore avvenuto in data 25 giugno 2008, come riconoscimento di un corrispettivo precedentemente maturato, in violazione del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti; 3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratti economici stipulati in data 16.9.2009 dal sig. Alessandro BRUNO con la società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; 4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., all’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratti economici stipulati in data 14.5.2010 dal sig. Alessandro BRUNO con la società F.C. Catanzaro S.p.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; 5) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., all’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 9.8.2010 da Alessandro BRUNO con la ASG NOCERINA S.r.l. nonostante fosse l’agente di tale calciatore; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio REBESCO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di sospensione della licenza e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Antonio REBESCO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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