FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 331/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rodolfo BARRA – Davide COMPAGNONI – MGM CALCIO ASD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 331/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rodolfo BARRA - Davide COMPAGNONI - MGM CALCIO ASD Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Rodolfo BARRA, del Sig. Davide COMPAGNONI e della MGM CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta: Rodolfo BARRA, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all’art. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., per avere disputato, nelle fila della Soc. MGM CALCIO ASD, la gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15 - Coppa Lombardia 3^ ctg, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 26 del 22/10/15; Davide COMPAGNONI, dirigente accompagnatore della società MGM CALCIO ASD, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 22 commi 2 e 3del C.G.C. e dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 26 del 22/10/15, il calciatore BARRA RODOLFO, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gara malgrado non avessero titolo perché squalificato; MGM CALCIO ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per l’operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rodolfo BARRA, dal Sig. Davide COMPAGNONI e dalla società MGM CALCIO ASD, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Angela BIELLA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo BARRA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide COMPAGNONI e € 600,00 di ammenda per la società MGM CALCIO ASD; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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