FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 331/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rodolfo BARRA – Davide COMPAGNONI – MGM CALCIO ASD
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 331/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rodolfo BARRA - Davide COMPAGNONI - MGM CALCIO ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 714 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Rodolfo BARRA, del
Sig. Davide COMPAGNONI e della MGM CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Rodolfo BARRA, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in
relazione all’art. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., per avere disputato, nelle fila della Soc. MGM
CALCIO ASD, la gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15 - Coppa Lombardia 3^
ctg, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 26 del 22/10/15;
Davide COMPAGNONI, dirigente accompagnatore della società MGM CALCIO ASD, in
violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 22 commi 2 e 3del
C.G.C. e dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di
accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara MGM
Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in
quanto squalificato, giusta C.U. n. 26 del 22/10/15, il calciatore BARRA RODOLFO,
sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che
lo stesso partecipasse alle gara malgrado non avessero titolo perché squalificato;
MGM CALCIO ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2,
del C.G.S., per l’operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto
attività a suo favore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. Rodolfo BARRA, dal Sig. Davide COMPAGNONI e dalla società
MGM CALCIO ASD, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Angela BIELLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo
BARRA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide COMPAGNONI e € 600,00 di ammenda per la
società MGM CALCIO ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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