FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 332/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Filippo DEL PRETE -Giuseppe COMUNIELLO – Stefano AUGUSTO – Riccardo MELISSANO – società ASD GATTEO FC
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 332/A del 04/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Filippo DEL
PRETE -Giuseppe COMUNIELLO - Stefano AUGUSTO - Riccardo MELISSANO - società
ASD GATTEO FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 710 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Filippo DEL
PRETE, Giuseppe COMUNIELLO, Stefano AUGUSTO, Riccardo MELISSANO e della società
ASD GATTEO FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
Filippo DEL PRETE, calciatore (nato il 03.7.1989), in violazione di cui all’art. 1 bis co. 1,
C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 46, comma 6, C.G.S. e 39 delle N.O.I.F., per aver egli
disputato le gare Gatteo-Russi del 06.9.2015, Real Miramare-Gatteo del 20.9.2015, Gatteo-
S. Pietro del 27.9.2015, Dovadola-Gatteo del 30.9.2015, S. Ermete-Gatteo del 04.10.2015,
Gatteo-Castrocaro del 18.10.2015 e Gatteo-D. Macerone del 01.11.2015, nel corso della
stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna,
nelle fila della Soc. ASD Gatteo FC, senza averne titolo perché non (ancora) tesserato;
Giuseppe COMUNIELLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC,
in violazione di cui all’art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle
N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della
stessa Società in occasione delle gare Gatteo-Russi del 06.9.2015, Gatteo-S. Pietro del
27.9.2015, S. Ermete-Gatteo del 04.10.2015 e Gatteo-D. Maserone del 01.11.2015, nel corso
della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia
Romagna, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il
calciatore Del Prete Filippo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare
tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnate ai
Direttori delle Gare;
Stefano AUGUSTO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC, in
violazione di cui all’art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle
N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della
stessa Società in occasione della gara Gatteo-Castrocaro del 18.10.2015, nel corso della
stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, in
cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Del Prete
Filippo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento ed
accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;
Riccardo MELISSANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC, in
violazione di cui all’art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle
N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della
stessa Società in occasione delle gare Real Miramare-Gatteo del 20.9.2015 e Dovadola-
Gatteo del 30.9.2015, nel corso della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato
Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato in posizione
irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Del Prete Filippo, sottoscrivendo le relative
distinte con attestazione di regolare tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del
calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare;
ASD GATTEO FC, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S, in quanto Società
alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o
nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5,
C.G.S., i soggetti avvisati Signori Comuniello Giuseppe – Melissano Riccardo – Augusto
Stefano (Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della Società) e Del Prete Filippo (calciatore);
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dai Sigg.ri Filippo DEL PRETE, Giuseppe COMUNIELLO, Stefano
AUGUSTO, Riccardo MELISSANO e dalla società ASD GATTEO FC, rappresentata dal
Presidente Massimo EVANGELISTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica in Campionato per
il Sig. Filippo DEL PRETE, 90 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COMUNIELLO, 20
giorni di inibizione per il Sig. Stefano AUGUSTO, 30 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo
MELISSANO e 2 punti di penalizzazione in classifica stagione sportiva 2015/2016 e € 1.000,00
di ammenda per la società ASD GATTEO FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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