FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 333/A del 05/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: YASSINE ZAHIR – OUSSAMA FATHI – MARCO ZANINI – società C.S.D. FARO COOP SD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 333/A del 05/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: YASSINE ZAHIR - OUSSAMA FATHI - MARCO ZANINI - società C.S.D. FARO COOP SD Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 628 pf 15/16 e 629 pf 15/16 adottati nei confronti del Sig. YASSINE ZAHIR, del Sig. OUSSAMA FATHI, del Sig. MARCO ZANINI e della società C.S.D. FARO COOP SD, avente ad oggetto la seguente condotta: Yassine ZAHIR, calciatore matr. n. 5.301.312, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all’art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom. Girone B) del 06/09/15; CSD Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15; Oussama FATHI, calciatore matr. n. 5.152.157, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all’art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15 in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15; Marco ZANINI, dirigente accompagnatore della società CSD Faro Coop, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., e 61, comma 1 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom. Girone B) del 06/09/15; Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il calciatore ZAHIR YASSINE matr. n. 5.301.312; e in occasione delle gare Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il calciatore FATHI OUSSAMA matr. n. 5.152.157, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare malgrado non avessero titolo perché squalificati; C.S.D. FARO COOP SD a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l’operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yassine ZAHIR, dal Sig. Oussama FATHI, dal Sig. Marco ZANINI e dalla società C.S.D. FARO COOP SD, rappresentata dal Presidente Giuseppe Pucci; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Yassine ZAHIR, 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Oussama FATHI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Marco ZANINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 500,00 di ammenda per la società C.S.D. FARO COOP SD; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it