FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 335/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO ZARBANO – società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 335/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO
ZARBANO - società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO
ZARBANO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro – tempore della società GENOA
CRICKET AND F.C. S.p.A., e della società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. avente ad oggetto la
seguente condotta:
ALESSANDRO ZARBANO, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della
Società Genoa Cricket and FC S.p.A.:
1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti
art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20,
commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi
avvalso dell'opera dell'agente Carlo Volpi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con
validità dal 5.7.2011 al 31.7.2011, mentre il medesimo agente rappresentava al contempo di
fatto il sig. Stefano Sturaro nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore
e la società Genoa del 14.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di
interessi;
2) violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del
C.G.S.), nonchè dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31
marzo 2015, e dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il
nominativo dell’agente Carlo Volpi, cui la società Genoa aveva conferito mandato con
validità dal 5.7.2011 al 31.7.2011, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore
Stefano Sturaro in data 14.7.2011;
GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1
del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO ZARBANO per proprio conto e, in qualità di
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro – tempore, nell’interesse della società
GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)
per il Sig. ALESSANDRO ZARBANO e dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per la società
GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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