COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 85. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO CAPRIOLI E CENTRO SPORTIVO LENTISCOSA – GARA CAPRIOLI / C.S. LENTISCOSA DEL 29.11.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 85. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO CAPRIOLI E CENTRO SPORTIVO LENTISCOSA – GARA CAPRIOLI / C.S. LENTISCOSA DEL 29.11.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dello stesso. La Corte ritiene, preliminarmente, che il reclamo presentato, firmato congiuntamente da entrambe le società partecipanti alla gara, sia ammissibile, non rinvenendosi, nella specie, alcun conflitto di interessi ed essendo finalizzato lo stesso alla mera ripetizione della gara: questo, anche se non espressamente enunciato, è, nella sostanza, l’obiettivo comune che le due società intendono raggiungere con la proposizione dell’appello. In punto di fatto, nella gara in questione è avvenuto che il direttore di gara abbia sospeso temporaneamente il giuoco alle 15,43, in quanto non vi erano le condizioni per proseguire la gara. Lo stesso direttore di gara, come si evince dal suo rapporto ufficiale, alle ore 15,53 ha convocato i capitani; alle 16,03 ha recepito il rifiuto degli stessi a riprendere la gara; alle 16,06 ha ricevuto una dichiarazione congiunta, del presidente della società Caprioli e del vice presidente della società C.S. Lentiscosa, “di non voler proseguire la gara per motivi di illuminazione”, senza però che fosse indicato l’orario della redazione dell’atto. Solo nella formalizzazione del proposto appello, le ricorrenti hanno, invero, dichiarano che il loro rifiuto di proseguire la gara è stato reso alle ore 16,30. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene di dover dare credito alle attestazioni del direttore di gara, le quali, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configurano fonte privilegiata di prova, anche in merito alla ricostruzione, in essa inclusa la parte cronologica, dei fatti. A mettere in dubbio quanto riferito dal direttore di gara non può valere la dichiarazione postuma (nell’appello), relativa all’orario in cui sarebbe stato espresso il rifiuto di proseguire la gara, resa dalle reclamanti, le quali avrebbero dovuto indicare l’ora precisa sulla dichiarazione allegata al rapporto di gara e resa in sede di svolgimento della stessa, in modo tale da instaurare anche un eventuale contraddittorio, sul punto, con lo stesso direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto, congiuntamente, dalle società Caprioli e C.S. Lentiscosa, mediante addebito della tassa, non versata, sul conto della società C.S. Lentiscosa ed attraverso l’incameramento della tassa, versata dalla società Caprioli.
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